D.Lgs. 159/2025: cosa cambia davvero per la salute e sicurezza sul lavoro
D.Lgs. 159/2025 Una lettura ragionata per tecnici della prevenzione
Quando si parla di salute e sicurezza sul lavoro, chi fa prevenzione lo sa bene, difficilmente si tratta solo di norme astratte. Dietro ogni decreto ci sono dati sugli infortuni, storie personali, pressioni mediatiche, conflitti tra esigenze politiche e tecniche. Il D.Lgs. 159/2025 si inserisce esattamente in questo scenario: è una risposta dichiaratamente “urgente” a un quadro nazionale che continua a essere preoccupante, tanto sul fronte degli infortuni quanto su quello delle malattie professionali.
Per chi si occupa di prevenzione, però, non basta sapere che “è uscito un nuovo decreto”. Serve capire quali parti sono operative da subito, quali sono solo annunci in attesa di decreti attuativi, quali modifiche toccheranno davvero il lavoro quotidiano in azienda, nei cantieri, nei servizi, nelle scuole. E soprattutto serve una chiave di lettura che non si limiti a elencare articoli, ma aiuti a costruire un quadro coerente.
In queste pagine proveremo a fare proprio questo: raccontare il D.Lgs. 159/2025 per quello che è, con uno sguardo tecnico ma pragmatico, assumendo il punto di vista di chi, ogni giorno, deve trasformare le norme in procedure, formazione, sorveglianza sanitaria, audit, documenti e, soprattutto, decisioni.
Il contesto che spinge al decreto: numeri, percezioni e urgenza
Partiamo da un dato di fatto che quasi tutti noi percepiamo anche senza vedere i numeri: nonostante anni di interventi normativi, infortuni e malattie professionali restano su livelli che non possono essere considerati accettabili. Nel 2025 le denunce di infortunio hanno superato le 590.000 unità, un numero che non può essere trattato come una semplice statistica. Colpisce in particolare un dato: decine di migliaia di eventi riguardano studenti, tirocinanti e ragazzi impegnati in percorsi PCTO, cioè quella fascia di popolazione che la scuola e il mondo del lavoro dovrebbero proteggere e accompagnare in modo particolarmente attento.
Accanto agli infortuni, il quadro delle malattie professionali è descritto come il peggiore degli ultimi cinquant’anni. Non è solo un problema “di fabbrica” o di cantieri: riguarda anche settori di servizi, sanità, logistica, lavori ibridi. Dal punto di vista politico, questo scenario rende quasi inevitabile un intervento “shock” che dia il segnale di una forte reazione.
Da qui l’uso del decreto-legge, strumento che la Costituzione riserva a casi di straordinaria necessità e urgenza. Tecnicamente significa che il Governo interviene direttamente con norme immediatamente efficaci, che però dovranno essere convertite dal Parlamento entro 60 giorni. È già evidente, quindi, un primo elemento che come tecnici dobbiamo tenere a mente: molte disposizioni del D.Lgs. 159/2025 sono destinate a essere ritoccate, precisate o, in alcuni casi, riscritte in fase di conversione. Quello che leggiamo oggi è un quadro in movimento.
Una norma “a strati”: parte applicabile, parte potenziale
Il decreto ha una natura “a più strati”. Da un lato contiene norme immediatamente operative, in particolare quelle di tipo sanzionatorio o quelle che intervengono su istituti già esistenti (come la patente a crediti o il ruolo dell’RLS). Dall’altro lato, una parte non irrilevante del testo è costruita su formule del tipo “con decreto da adottarsi entro…”, “secondo modalità definite con successivo provvedimento”, “nell’ambito del sistema informativo SISL”.
Per il tecnico della prevenzione questo ha una conseguenza concreta: non tutto ciò che è scritto nel D.Lgs. 159/2025 può essere tradotto subito in procedure aziendali. In molti casi il decreto apre una porta, ma la stanza dietro quella porta è ancora vuota. Un esempio emblematico è quello del badge di cantiere anticontraffazione, molto comunicato sui media ma, di fatto, ancora privo di regole applicative.
Questa struttura “a strati” obbliga chi fa prevenzione a un doppio lavoro: da un lato analizzare cosa è già cogente, dall’altro mantenere un monitoraggio costante su ciò che verrà chiarito da futuri decreti attuativi, circolari interpretative, linee guida.
Cantieri, appalti, badge e patente a crediti: il blocco più visibile
Uno dei capitoli più visibili del D.Lgs. 159/2025 riguarda il mondo dei cantieri e degli appalti. Non è un caso: gran parte dell’attenzione mediatica sulla sicurezza si concentra proprio su questo settore, percepito come emblematico delle criticità strutturali del sistema.
Si parla, innanzitutto, del badge di cantiere con dispositivo anticontraffazione. Il decreto ribadisce l’obbligo per i datori di lavoro impegnati in appalti e subappalti di dotare i lavoratori di un tesserino che consenta un’identificazione certa e non falsificabile. Chi opera da anni nel settore sa che l’obbligo del tesserino di riconoscimento non è affatto nuovo: era già previsto dal D.Lgs. 81/08, anche al di fuori dei cantieri edili. La novità, quindi, non è “l’idea” del tesserino, ma la volontà di renderlo tecnicamente più sicuro e tracciabile.
Il problema è che il come è rimandato a un futuro decreto e a un’integrazione con il sistema informativo SISL. Finché non saranno definite le modalità di emissione, gestione, verifica e utilizzo, il badge di cantiere rimarrà un annuncio politico più che uno strumento operativo. Per il tecnico della prevenzione, questo significa che, al momento, l’unico obbligo chiaro è continuare a rispettare quanto già previsto dall’81/08 sul tesserino di riconoscimento, tenendo d’occhio lo sviluppo della nuova versione “anticontraffazione”.
Più immediato è invece l’intervento sulla patente a crediti. Il decreto irrigidisce in modo significativo le sanzioni per chi opera nei cantieri senza patente, fissando una sanzione proporzionale al valore dei lavori, pari al dieci per cento dell’importo, con un minimo comunque elevato. In termini pratici, questo significa che un’impresa che lavora senza patente su un appalto da cinquecentomila euro rischia decine di migliaia di euro di sanzione, mentre anche su lavori di importo ridotto il minimo fissato rende comunque pesante la violazione.
Un aspetto positivo del decreto è la chiarificazione del momento in cui scatta la decurtazione dei crediti: si stabilisce che la perdita dei punti avviene al momento della notifica del verbale di accertamento, chiudendo una discussione interpretativa che aveva creato incertezza applicativa.
Sul fronte della vigilanza, il decreto rafforza esplicitamente il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che viene potenziato negli organici e orientato a concentrare l’attenzione sugli appalti più critici. L’impostazione complessiva è chiaramente punitiva: più controlli, sanzioni più alte, attenzione focalizzata su determinate filiere. È una scelta che rassicura l’opinione pubblica e manda un segnale forte, ma che lascia aperto il dubbio, molto avvertito dai tecnici, se il solo irrigidimento repressivo sia davvero lo strumento più efficace per migliorare la cultura della sicurezza.
Formazione: tra innovazione tecnologica e vecchie fragilità
Un altro blocco importante del D.Lgs. 159/2025 riguarda la formazione, un’area nella quale spesso si gioca gran parte della responsabilità dei RSPP e dei tecnici della prevenzione. Il decreto annuncia investimenti rilevanti, in particolare destinati a progetti formativi basati su realtà simulata e aumentata e a interventi rivolti a micro, piccole e medie imprese. L’idea è quella di rendere la formazione più immersiva, concreta e accessibile, superando la logica della lezione frontale puramente teorica.
Anche qui, però, l’entusiasmo iniziale deve fare i conti con un dato di realtà: le risorse saranno erogate tramite bandi e canali specifici, che andranno definiti con successivi provvedimenti. Al momento, quindi, il tecnico può registrare la direzione di marcia — una formazione più esperienziale, supportata da fondi pubblici e strumenti innovativi — ma non ha ancora strumenti immediati per attivarla.
Decisamente più “caldo” è il tema dell’accreditamento dei soggetti formatori. Nel webinar emergono con forza le contraddizioni del sistema attuale: un ente accreditato in una regione può organizzare corsi in videoconferenza o e-learning validi su tutto il territorio nazionale, ma incontra ostacoli quando vuole fare formazione in presenza in regioni diverse da quella di accreditamento. Questo crea situazioni paradossali e frammentazione dell’offerta, con effetti diretti sulla pianificazione formativa delle aziende multi-sito.
Il decreto cerca di uscire da questa impasse rimettendo alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire criteri condivisi per il riconoscimento dei soggetti formatori accreditati. In teoria, questo potrebbe portare a un quadro più omogeneo e razionale. In pratica, i tempi di attuazione di questi accordi sono spesso lunghi, e non è scontato che le regioni rinuncino facilmente a logiche molto “localistiche”. Per chi fa prevenzione, il messaggio concreto è: la situazione potrà cambiare, ma nel breve termine il quadro rimane ancora complesso.
Dal libretto formativo al fascicolo elettronico del lavoratore: un cambio di contenitore
Un passaggio interessante del D.Lgs. 159/2025 è quello che archivia formalmente il mai decollato libretto formativo del cittadino e lo sostituisce con il fascicolo elettronico del lavoratore, inserito nel più ampio sistema informativo sociale e lavorativo (SISL).
Dal punto di vista concettuale è una buona notizia: chi lavora in prevenzione sa quanto sarebbe utile poter consultare, in modo strutturato e attendibile, la “storia formativa” di un neoassunto, verificando corsi sostenuti, aggiornamenti, qualifiche. In teoria il fascicolo elettronico dovrebbe permettere esattamente questo: avere una visione chiara e unica della formazione accumulata dal lavoratore nel corso della sua vita professionale.
Il problema, posto in modo molto diretto nel webinar, è che il sistema su cui dovrebbe poggiare questo fascicolo, il SISL, non è realmente funzionante. Di fatto, quindi, la norma sposta un istituto (il libretto formativo) su un contenitore nuovo (il fascicolo elettronico), ma entrambe le soluzioni condividono, per ora, lo stesso limite: la scarsa o nulla operatività.
Per il tecnico della prevenzione, questo significa che ancora per diverso tempo toccherà affidarsi a strumenti tradizionali: attestati cartacei o digitali forniti dai lavoratori, verifiche di congruità rispetto ai rischi presenti in azienda, eventuali integrazioni tramite formazione aggiuntiva. Il fascicolo elettronico, oggi, è più una promessa che una risorsa concreta.
RLS e ruolo dei lavoratori: l’aggiornamento entra anche nelle microimprese
Sul fronte del coinvolgimento dei lavoratori, il D.Lgs. 159/2025 interviene in modo chiaro sull’aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Finora, nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la prassi era incerta: si discuteva se l’aggiornamento periodico fosse obbligatorio o dipendesse solo da previsioni contrattuali. Il decreto sgombra il campo dai dubbi e stabilisce che l’aggiornamento dell’RLS è dovuto anche nelle realtà più piccole.
Non viene fissato direttamente un monte ore minimo, che viene invece demandato alla contrattazione collettiva di settore. Questo lascia un certo margine di adattamento alle specificità dei diversi contesti, ma lancia un messaggio forte: anche nella microimpresa, il ruolo dell’RLS non è simbolico. Deve essere formato e mantenuto aggiornato, perché parte attiva del sistema di prevenzione.
Per i tecnici della prevenzione, questo implica che nei piani formativi aziendali dovrà essere previsto esplicitamente un percorso ricorrente per gli RLS, a maggior ragione se fino a oggi tale aggiornamento era stato trattato in modo informale o saltuario.
Molestie e violenze: la prevenzione psicosociale entra nell’articolo 15
Un’altra novità significativa, più culturale che tecnica ma destinata ad avere ricadute operative, è l’inserimento esplicito, tra le misure generali di tutela dell’art. 15, della programmazione di interventi per prevenire condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.
In realtà molti tecnici avevano già iniziato a trattare il tema delle molestie e delle aggressioni come rischio psicosociale, soprattutto in settori come sanità, scuola, trasporti, servizi al pubblico. Il decreto, però, rende questa attenzione un obbligo dichiarato, non più solo una buona prassi. L’azienda, nel suo sistema di prevenzione, deve interrogarsi sulle possibili forme di violenza, verbale o fisica, e sulle strategie per prevenirle e gestirle.
Il testo, tuttavia, parla di misure “nei luoghi di lavoro” ai sensi dell’articolo 62, limitando l’ambito alle sedi giuridicamente definite come tali. È una scelta discutibile, perché esclude di fatto tutte le attività svolte in esterno o presso terzi, dove le aggressioni possono essere altrettanto probabili (basti pensare all’assistenza domiciliare o alle attività ispettive sul territorio). È verosimile che su questo punto saranno necessari chiarimenti o correzioni in fase di conversione.
Per il tecnico della prevenzione, comunque, il messaggio è già chiaro: la valutazione dei rischi e il piano di miglioramento dovranno prendere in considerazione, in modo esplicito, anche il tema di violenze e molestie, prevedendo misure organizzative, formative e, ove necessario, di supporto psicologico o di protezione fisica.
Sorveglianza sanitaria: controlli mirati e nuove responsabilità del medico competente
Il D.Lgs. 159/2025 interviene con forza anche nell’ambito della sorveglianza sanitaria, toccando temi che da anni erano oggetto di discussione tra medici competenti e tecnici della prevenzione.
Una prima modifica riguarda il riconoscimento, in modo esplicito, che il tempo necessario per la sorveglianza sanitaria rientra nell’orario di lavoro, con l’ovvia esclusione delle visite preassuntive. Si tratta di una puntualizzazione tutto sommato ovvia, ma utile per evitare contenziosi o interpretazioni creative sul piano retributivo.
Più rilevante per la pratica quotidiana è l’estensione del ruolo del medico competente in chiave di prevenzione oncologica. Il decreto affida al medico un vero e proprio compito di informazione attiva sui temi della prevenzione dei tumori, da svolgere durante i colloqui di sorveglianza. È un modo per sfruttare l’unico momento in cui lavoratore e medico entrano in contatto diretto, trasformando la visita non solo in un adempimento legato alla mansione, ma anche in un’occasione di promozione della salute più ampia.
Il punto più delicato riguarda però la possibilità di effettuare, per determinate mansioni, controlli a sorpresa su alcol e sostanze stupefacenti, svolti dal medico competente prima o durante il turno. L’intento è chiaramente quello di rendere più efficace la prevenzione in attività ad alto rischio, in cui uno stato di alterazione può avere conseguenze gravissime. Tuttavia, questo tipo di misura solleva interrogativi organizzativi, deontologici e sindacali, e richiederà con ogni probabilità linee guida molto chiare, anche alla luce della parallela revisione degli accordi su alcoldipendenza e tossicodipendenza.
Per i tecnici della prevenzione, il compito sarà quello di collaborare con il medico competente nella individuazione delle mansioni critiche, nella definizione delle procedure interne e nella comunicazione ai lavoratori, affinché i controlli siano percepiti come strumenti di tutela e non come meccanismi puramente punitivi.
Alternanza scuola-lavoro e PCTO: studenti più tutelati, margini operativi più stretti
Il decreto interviene anche su un terreno che ha colpito molto l’opinione pubblica negli ultimi anni: quello dell’alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO. Alcuni eventi tragici hanno mostrato quanto i percorsi di formazione in azienda per gli studenti possano esporre a rischi sottovalutati o gestiti in modo superficiale.
Il D.Lgs. 159/2025 rafforza innanzitutto la dimensione assicurativa, estendendo la copertura INAIL anche agli infortuni in itinere legati alle attività di PCTO. È un passo importante, che riconosce il fatto che, quando uno studente si sposta per andare in azienda nell’ambito di un percorso formativo, è esposto a rischi analoghi a quelli di un lavoratore.
Ancora più significativa è la previsione secondo cui gli studenti non possono essere adibiti a mansioni classificate a rischio elevato secondo il DVR dell’azienda ospitante. È un principio condivisibile sul piano della tutela, ma che potrebbe creare difficoltà concrete in alcune filiere – per esempio in ambito agricolo, meccanico, edilizio – dove una parte rilevante delle attività operative rientra per definizione in categorie di rischio elevato.
Per i tecnici della prevenzione che operano in aziende che ospitano studenti, la conseguenza è duplice. Da un lato, sarà necessario rileggere il DVR anche alla luce di queste prescrizioni, per capire quali mansioni possono effettivamente essere affidate a ragazzi in formazione. Dall’altro, occorrerà negoziare con scuole, enti formativi e famiglie un quadro chiaro di attività ammesse e vietate, evitando situazioni nelle quali lo studente si ritrova, di fatto, esposto a rischi che la normativa non consente più di tollerare.
Modelli organizzativi, norme tecniche e mancati infortuni: qualche passo nella giusta direzione
Alcune disposizioni del D.Lgs. 159/2025 sono meno appariscenti ma comunque rilevanti per chi lavora con sistemi di gestione e modelli organizzativi. Viene per esempio esplicitato che i modelli ex art. 30 devono oggi riferirsi agli standard ISO 45001, e non più alla vecchia OHSAS 18001. Nella pratica gran parte delle aziende e dei consulenti si erano già adeguati, ma il chiarimento normativo chiude ogni residuo spazio di ambiguità.
Un’altra novità molto apprezzata dal mondo tecnico è la previsione di un fondo pubblico che consenta la consultazione gratuita delle norme tecniche, almeno in lettura. Considerando che molte decisioni in materia di sicurezza si basano proprio su standard UNI, CEI e simili, la possibilità di accedere ai testi senza dover sempre affrontare costi spesso elevati rappresenta un potenziale salto di qualità.
Infine, il decreto prevede che entro un certo termine vengano individuate linee guida per il tracciamento dei mancati infortuni. È un tema su cui molti sistemi di gestione lavorano già da tempo, ma in modo non sempre strutturato. Il fatto che venga riconosciuto a livello normativo conferma l’idea che la prevenzione non può limitarsi a registrare gli eventi accaduti, ma deve imparare anche dagli incidenti “mancati”, cioè da quelle situazioni in cui il rischio si è manifestato senza arrivare a un vero infortunio.
Cosa può fare oggi un tecnico della prevenzione di fronte al D.Lgs. 159/2025
Arrivati a questo punto, la domanda è naturale: cosa può o deve fare concretamente, da subito, un tecnico della prevenzione?
Una parte del lavoro è di monitoraggio e studio: il decreto va letto nella sua versione ufficiale, incrociato con le prassi interne, e soprattutto tenuto costantemente sotto osservazione durante la fase di conversione e di emissione dei decreti attuativi. Alcune norme cambieranno; altre, oggi solo annunciate, diventeranno operativamente vincolanti.
Un’altra parte è di allineamento interno. Vale la pena, fin da ora, verificare almeno alcuni punti: la gestione della patente a crediti nei cantieri e nelle filiere in appalto; la presenza di percorsi strutturati di aggiornamento per gli RLS, anche nelle realtà con meno di 15 lavoratori; l’inclusione del rischio di violenza e molestie nella valutazione dei rischi e nei piani di formazione; la collaborazione con il medico competente nella sorveglianza sanitaria, soprattutto sui temi di alcol, droghe e prevenzione oncologica; le modalità di accoglienza e tutela di studenti o tirocinanti.
Infine, c’è un livello più strategico, legato alla cultura aziendale. Anche questo decreto, come molti interventi normativi degli ultimi anni, alterna elementi di reale innovazione a misure più simboliche o prevalentemente repressive. Sta anche ai tecnici della prevenzione evitare che la sicurezza venga percepita solo come un accumulo di obblighi e sanzioni, e trasformarla invece in un campo in cui organizzazione, formazione e partecipazione dei lavoratori possono davvero ridurre il rischio, al di là delle singole norme.
Conclusione: un quadro in evoluzione, da seguire con mente critica
Il D.Lgs. 159/2025 non è un decreto “semplice”. È il frutto di un compromesso tra la necessità di dare una risposta forte a un problema sociale grave e la complessità tecnica della materia. Per chi fa prevenzione, non si tratta di accettarlo passivamente né di rifiutarlo in blocco, ma di leggerlo con attenzione, coglierne le opportunità, riconoscerne i limiti e prepararsi a gestire i cambiamenti che inevitabilmente arriveranno con la sua conversione in legge e con i relativi decreti attuativi.
Il messaggio, in fondo, è sempre lo stesso: le norme cambiano, il contesto evolve, ma il cuore del lavoro del tecnico della prevenzione resta immutato. Analizzare i rischi, progettare misure ragionevoli e sostenibili, formare le persone, dialogare con medici competenti, RLS, datori di lavoro, lavoratori e studenti. Il decreto può complicare o facilitare questo compito, ma non lo sostituisce.
Il valore aggiunto resta nelle competenze di chi, davanti a un testo di legge, sa farsi la domanda giusta: “Come trasformo questo articolo in una protezione reale per le persone che lavorano qui dentro?”.
Il D.Lgs. 159/2025 è, da questo punto di vista, una sfida in più. Ma anche un’occasione per far emergere, ancora una volta, il ruolo essenziale dei tecnici della prevenzione.

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