Il POS lo firma il datore di lavoro. L’RSPP può stare tranquillo?
Ogni tanto, in cantiere o in ufficio, salta fuori questa frase: “il POS lo scrive e lo firma il datore di lavoro, io come RSPP ho fatto la mia parte tecnica e lì mi fermo.” È un modo di vedere le cose comodo, e in parte anche giusto. Ma non del tutto — e la differenza, quando succede un infortunio, non è affatto teorica.
Prima di entrare nel merito, vale la pena essere chiari su cosa stiamo discutendo. Il POS — Piano Operativo di Sicurezza — è il documento che ogni impresa che lavora in un cantiere deve preparare per quel cantiere specifico: quali lavorazioni farà, con quali rischi, con quali misure di prevenzione. Non va confuso con il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), che riguarda l’intero cantiere e tutte le imprese coinvolte, ed è compito del coordinatore per la sicurezza. Il POS è più circoscritto: parla di una sola impresa, delle lavorazioni che farà davvero, dei rischi che quelle lavorazioni comportano.
Chi ha l’obbligo, davvero
Partiamo da un punto fermo. L’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 mette la valutazione dei rischi tra gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare a nessuno — né a un dipendente, né a un consulente esterno, né tantomeno all’RSPP. Il documento che ne deriva è disciplinato dall’art. 28.
Il POS non fa eccezione: l’art. 89, comma 1, lettera h) lo definisce esplicitamente come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige “ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a)” — stessa radice normativa del DVR, stesso principio di non delegabilità. L’art. 96 conferma poi l’obbligo, in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici e affidatarie, di predisporlo per ogni cantiere.
Fin qui, la lettura “il POS è cosa del datore di lavoro” è corretta. Il problema è che si ferma a metà.
Dove entra l’RSPP, e perché non basta “esserci”
Il ruolo tecnico dell’RSPP è definito dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08: individuare i fattori di rischio, valutarli, proporre le misure preventive e protettive, elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Su questa base collabora alla redazione e all’aggiornamento di DVR e POS. Non ha potere decisionale, non firma il POS, non risponde delle scelte che il datore di lavoro fa — o non fa — sulla base di quello che gli viene segnalato.
Ma la giurisprudenza è chiara su un punto che a volte si dà per scontato: questo contributo tecnico non può ridursi a una firma di cortesia in fondo al documento. Deve essere un contributo reale, qualificato — non un’attività burocratica. E qui arriva il punto che spesso si sottovaluta.
La Cassazione penale — Sezione IV, in una linea di pronunce piuttosto costante negli anni (tra le più recenti, la sentenza n. 18447 del 16 maggio 2025 e la n. 42483 del 20 novembre 2024) — dice chiaramente che l’RSPP può rispondere di un infortunio in concorso con il datore di lavoro quando l’evento è riconducibile a un rischio che lui, per competenza tecnica, avrebbe dovuto conoscere e segnalare. Non serve che abbia preso una decisione operativa. Basta un errore nella valutazione dei rischi o nella redazione del POS, un suggerimento sbagliato, o un pericolo evidente che rientrava nelle sue competenze e che non ha fatto notare a chi doveva agire.
Il contrario vale altrettanto: se l’RSPP ha segnalato il rischio nel modo corretto e il datore di lavoro non ci ha dato seguito, la responsabilità di quella scelta resta di chi doveva decidere — non di chi aveva solo il compito di avvisare. La Cassazione lo ha scritto più volte: il piano “intellettivo-valutativo” dell’RSPP va tenuto distinto da quello “decisionale-operativo” del datore di lavoro. Sono due cose diverse, e vengono giudicate diversamente.
La sintesi, un po’ brutale ma onesta: l’RSPP non risponde per le decisioni che non ha preso. Risponde per il lavoro tecnico che ha fatto male, o non ha fatto affatto.
Cosa significa per chi lavora ogni giorno su un POS
Detto così sembra un tecnicismo per avvocati. Sul campo si traduce in cose molto concrete. Un rischio specifico di un cantiere — una fossa non segnalata, un dislivello, un’attrezzatura non standard per quel tipo di lavorazione — va verificato di persona, non dedotto da un POS di un cantiere simile riadattato in fretta. Le misurazioni strumentali, quando servono, vanno fatte con lo strumento in mano, non stimate. E se durante un sopralluogo salta fuori qualcosa che nel documento non c’è, quella cosa va segnalata per iscritto — non detta a voce al capocantiere sperando che se ne ricordi.
È esattamente per questo che, quando seguiamo un cantiere, il Consulente Tecnico Dedicato non si limita a scrivere il documento e sparire: torna sul posto, verifica che quello che ha scritto corrisponda a quello che succede davvero durante i lavori. Un POS che fotografa una situazione teorica, per quanto ben scritto, non protegge nessuno — e non protegge nemmeno chi lo ha firmato o chi ci ha lavorato sopra.
Qualche domanda da farsi prima di firmare
Non serve una lista infinita. Bastano poche domande, fatte con onestà, prima di mettere la firma su un POS:
Quello che ho scritto corrisponde a quello che ho visto in cantiere, o è la versione “standard” che uso sempre? C’è un rischio specifico — una fossa, un’apertura, un macchinario particolare — che avrei dovuto misurare invece di stimare a occhio? Le procedure che ho indicato sono state spiegate a chi lavora davvero lì, o restano parole sulla carta? Se ho notato qualcosa che non torna, l’ho messo per iscritto, in un posto dove qualcuno lo può ritrovare?
Se anche una sola risposta ti lascia perplesso, vale la pena tornarci sopra prima che ci torni sopra qualcun altro, in un’aula diversa.
Stone S.p.A. affianca RSPP e datori di lavoro nella redazione di DVR e POS verificati sul campo, non solo sulla carta. Se hai un caso specifico su cui vuoi confrontarti, scrivici.

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