Case historyQuando non sei titolare, ma sei responsabile lo stesso.

Quando non sei titolare, ma sei responsabile lo stesso.

(Corte di Cassazione Penale, Sentenza 49373 del 20/10/2018)

 

Questo video è dedicato a tutti quelli che hanno intestato la ditta alla moglie, alla zia, alla nonna, al clochard dietro casa e spero non al figlio…ma comunque decidono loro e non la moglie, la zia, la nonna, il clochard dietro casa, e il povero figlio.

L’intento malcelato di tali soggetti evidentemente è quello di sottrarsi alle responsabilità tipiche di un titolare, o datore di lavoro.

 

Ebbene sappiate che, almeno per la sicurezza sul lavoro, non funziona così.

E non è una novità.

 

Se sei tra queste categorie, ti racconto una storia.

Ad un’impresa era stato appaltato il servizio di pulizia di un capannone industriale. Quest’impresa aveva inviato, pertanto, un lavoratore all’interno di questo capannone. Con il tempo però, tale lavoratore, di fatto, aveva iniziato ad eseguire sistematicamente le disposizioni che gli venivano impartite non dal suo titolare, ma dal datore di lavoro e dal preposto del committente, ovvero dell’azienda che occupava il capannone industriale.

 

Un brutto giorno però, il datore di lavoro ed il caporeparto dell’azienda che occupava il capannone chiedono all’operaio dell’impresa in appalto di pulire una cisterna contenente vernice antiruggine, fornendogli anche una frusta elettrica (non idonea). Il lavoratore dell’impresa prende un solvente per rimuovere i residui dell’antiruggine e comincia ad usare l’attrezzatura.

Cosa succede? Sì, hai immaginato bene.

Si innesca un incendio, il lavoratore ne viene travolto e subisce delle lesioni di 2° e 3° grado estese al collo, tronco e arti superiori, con una prognosi di 186 giorni.

 

Parte il solito procedimento penale e, guarda un po’, vengono condannati proprio il datore di lavoro ed il preposto dell’azienda committente, quella del capannone, e non il titolare dell’impresa di pulizie, come se fossero effettivamente il datore di lavoro ed il preposto del povero lavoratore infortunato.

 

Questi due ultimi soggetti ricorrono in Cassazione.

Sostanzialmente, dicono ai giudici: “Cari giudici, vi siete sbagliati! Non siamo noi il datore di lavoro ed il preposto! Noi siamo i committenti. State confondendo gli obblighi di coordinamento, a cura dei committenti, con gli obblighi del datore di lavoro e del preposto propri dell’impresa in appalto! Dovreste rivolgervi a loro!”

 

Come è finita?

La suprema Corte ha sentenziato: “In base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, anche se formalmente ha appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all’infortunio”.

 

Come dire. Sei tu a comandare, disporre, ordinare? Sei tu il titolare. Fa anche rima.

E questa non è una grande novità.

 

L’art. 299 D.Lgs 81/2008 dal titolo Esercizio di Fatto di poteri direttivi, ci ricorda che le posizioni di garanzia tipiche del datore di lavoro, del dirigente e del preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici di queste figure.

 

Per cui, se pensi di lavartene le mani intestando la ditta a tua moglie, a tua zia, a tua nonna, al clochard dietro casa tua e spero non a tuo figlio…beh…ti sbagli.

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