Stone NewsRepertorio degli organismi paritetici. Cosa cambia per il formatore?

Repertorio degli organismi paritetici. Cosa cambia per il formatore?

https://youtu.be/WgMLvGNY590

“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”.

In altri termini, è possibile capire molto di te solamente guardando le tue amicizie.

Infatti, una persona è portata a circondarsi di altre persone molto simili a lui sia per modi di fare che per pensiero.

Ora, questo proverbio si applica in modo molto stringente, anche alla sicurezza sul lavoro.

No. Non sono impazzito. Ti spiego.

Figurativamente parlando, uno dei migliori amici di un consulente per la sicurezza è il “soggetto formatore” a cui si appoggia per validare la sua formazione.

Non è un argomento tabù. È la prassi. Di fatto è così.

Quindi, dimmi con chi vai e – grazie al Repertorio Nazionale degli Organismi paritetici, istituito con il DM 171/2022 – ora potrò dirti chi sei.

Quì puoi consultare il DM 171/2022 direttamente dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Social

Facciamo un breve riassunto

Esistono, giusto per non confondere i termini, due soggetti distinti.

Da un lato vi è il docente formatore: la persona fisica che è qualificata per insegnare un determinato argomento relativo alla sicurezza (normativa, tecnica o relazionale)

Dall’altro lato vi è il soggetto formatore: l’entità giuridica (per così dire) che è autorizzata a organizzare un corso ed a rilasciare le attestazioni.

Relativamente alla sicurezza sul lavoro, gli unici soggetti formatori autorizzati sono individuati dall’accordo Stato Regioni 7/7/2016, allegato A, articolo 2.

Qui si trova l’elenco di chi può essere soggetto formatore. Quindi di chi può firmare gli attestati e li rende validi.

Ad esempio, una società accreditata presso la propria Regione, è un soggetto formatore autorizzato. Il problema però è che la maggior parte dei professionisti, sia per la stessa natura giuridica della loro attività che per capacità organizzativa, non riescono ad accreditarsi.

Hanno bisogno quindi di “appoggiarsi”, passatemi il termine, ad un altro soggetto formatore.

In genere si avvalgono di uno di questi 3 soggetti:

  1. Un’associazione datoriale (o meglio, associazione sindacale dei datori di lavoro)
  2. Un’associazione sindacale (o meglio, associazione sindacale dei lavoratori)
  3. Un organismo paritetico

Come sapete, ai sensi dell’art. 39 della Costituzione l’associazione sindacale è libera. Quindi chiunque può scrivere e registrare lo statuto di un sindacato. Ciò significa che chiunque, attraverso qualsiasi associazione sindacale, può essere considerato soggetto formatore?

No. Nel modo più assoluto.

Ci sono requisiti da rispettare?

Si. Certamente.

Fino a ieri qualcuno controllava preventivamente questi requisiti?

No.

Per la verità, già l’Accordo 7/7/2016 forniva alcuni parametri qualitativo circa il significato di rappresentatività. Ma, come detto, nessuno controllava.

Ecco, quindi, che questo vuoto nelle procedure controllo dell’accreditamento di tali soggetti formatori (al netto di un paio di Regioni, come ad esempio la Sicilia ed il Piemonte), ha aperto la strada anche ad associazioni che erano rappresentative…di nessuno.

Cosa è cambiato con il repertorio degli organismi paritetici

Oggi, udite udite, le cose sono cambiate. O almeno così sembra.

Il DM 11/10/2022 n. 171 istituisce il repertorio nazionale degli organismi paritetici. In attuazione dell’art. 51 comma 1 bis del D.Lgs 81/2008, come recentemente modificato.

Cosa significa?

E come cambierà il nostro lavoro di formatori?

Vediamo, in primis, cosa significa. Significa che:

  1. Punto numero 1. Sono stati definiti dei criteri che permettono di affermare la rappresentatività comparativa delle associazioni sindacali e quindi degli organismi paritetici da esse costituiti. Tra questi criteri vi sono:
    1. I CCNL firmati non per mera adesione
    1. La presenza sul territorio tramite proprie sedi
    1. Il numero degli iscritti ai sindacati di origine
    1. Il numero di lavoratori cui viene applicato il CCNL
    1. Se hanno RLST operativi sul territorio
    1. L’effettività del loro operato bilaterale su controversie, assistenza, soluzioni tecniche
  2. Punto numero 2. I soggetti che ritengono di avere i requisiti devono provarli e inoltrare domanda di iscrizione al repertorio
  3. Punto numero 3. L’iscrizione sarà subordinata al parere obbligatorio della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
  4. Punto numero 4. Solo chi ha veramente i requisiti dichiarati sarà iscritto nel repertorio e potrà operare nella legalità. O almeno si spera.

Come cambierà il nostro lavoro di formatori?

Siamo onesti. Ora non si può più fare finta di non sapere.

Fatti qualche domanda:

  • Chi valida i miei attestati è rappresentativo? Di chi e di cosa?
  • Se, io dovessi chiedere un riscontro oggettivo e documentato dei requisiti del Decreto, cosa mi verrebbe risposto?

E allora…dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.

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