“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”.
In altri termini, è possibile capire molto di te solamente guardando le tue amicizie.
Infatti, una persona è portata a circondarsi di altre persone molto simili a lui sia per modi di fare che per pensiero.
Ora, questo proverbio si applica in modo molto stringente, anche alla sicurezza sul lavoro.
No. Non sono impazzito. Ti spiego.
Figurativamente parlando, uno dei migliori amici di un consulente per la sicurezza è il “soggetto formatore” a cui si appoggia per validare la sua formazione.
Non è un argomento tabù. È la prassi. Di fatto è così.
Quindi, dimmi con chi vai e – grazie al Repertorio Nazionale degli Organismi paritetici, istituito con il DM 171/2022 – ora potrò dirti chi sei.
Esistono, giusto per non confondere i termini, due soggetti distinti.
Da un lato vi è il docente formatore: la persona fisica che è qualificata per insegnare un determinato argomento relativo alla sicurezza (normativa, tecnica o relazionale)
Dall’altro lato vi è il soggetto formatore: l’entità giuridica (per così dire) che è autorizzata a organizzare un corso ed a rilasciare le attestazioni.
Relativamente alla sicurezza sul lavoro, gli unici soggetti formatori autorizzati sono individuati dall’accordo Stato Regioni 7/7/2016, allegato A, articolo 2.
Qui si trova l’elenco di chi può essere soggetto formatore. Quindi di chi può firmare gli attestati e li rende validi.
Ad esempio, una società accreditata presso la propria Regione, è un soggetto formatore autorizzato. Il problema però è che la maggior parte dei professionisti, sia per la stessa natura giuridica della loro attività che per capacità organizzativa, non riescono ad accreditarsi.
Hanno bisogno quindi di “appoggiarsi”, passatemi il termine, ad un altro soggetto formatore.
In genere si avvalgono di uno di questi 3 soggetti:
Come sapete, ai sensi dell’art. 39 della Costituzione l’associazione sindacale è libera. Quindi chiunque può scrivere e registrare lo statuto di un sindacato. Ciò significa che chiunque, attraverso qualsiasi associazione sindacale, può essere considerato soggetto formatore?
No. Nel modo più assoluto.
Ci sono requisiti da rispettare?
Si. Certamente.
Fino a ieri qualcuno controllava preventivamente questi requisiti?
No.
Per la verità, già l’Accordo 7/7/2016 forniva alcuni parametri qualitativo circa il significato di rappresentatività. Ma, come detto, nessuno controllava.
Ecco, quindi, che questo vuoto nelle procedure controllo dell’accreditamento di tali soggetti formatori (al netto di un paio di Regioni, come ad esempio la Sicilia ed il Piemonte), ha aperto la strada anche ad associazioni che erano rappresentative…di nessuno.
Oggi, udite udite, le cose sono cambiate. O almeno così sembra.
Il DM 11/10/2022 n. 171 istituisce il repertorio nazionale degli organismi paritetici. In attuazione dell’art. 51 comma 1 bis del D.Lgs 81/2008, come recentemente modificato.
Cosa significa?
E come cambierà il nostro lavoro di formatori?
Vediamo, in primis, cosa significa. Significa che:
Come cambierà il nostro lavoro di formatori?
Siamo onesti. Ora non si può più fare finta di non sapere.
Fatti qualche domanda:
E allora…dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
Sono convinto che la qualità della vita delle persone dipenda molto dalla qualità della… · Esperienza: Stone S.p.A. · Località: Monteprandone, Marche, Italia · Più di 500 collegamenti su LinkedIn. Vedi il profilo di Ezio Granchelli su LinkedIn, una community professionale di 1 miliardo di utenti.
