DVR. Come difenderti dai rischi imprevisti
Cassazione Penale sezione IV, Sentenza n. 35970 del 29 maggio 2019
Nella vita nulla avviene né come si teme né come si spera.
Se sei un RSPP, un consulente per la sicurezza o anche un datore di lavoro, questa massima di Alphonse Karr non dovrebbe metterti molto di buon umore.
Perché ciò significherebbe che per quanto tu possa valutare i rischi e per quanto tu possa scrivere procedure, le cose andranno diversamente da quello che hai previsto.
E’ veramente così?
Come puoi difenderti da questa eventualità?
Ascolta questa storia, realmente accaduta.
Siamo nel reparto falegnameria di un’azienda. E ci sono due lavoratori. Il primo lavoratore è un magazziniere. Il secondo è l’addetto alla sega circolare, o meglio alla squadratrice.
Il magazziniere aveva il compito di movimentare e caricare i pannelli di legno.
L’addetto alla squadratrice di sezionarli.
Ora però accade che proprio mentre l’addetto alla squadratrice aziona il macchinario, il magazziniere poggia i pannelli sul binario del carrello.
Il carrello si aziona e, taaaac, schiaccia il quinto dito della mano destra, determinando l’amputazione traumatica della falange ungueale.
In primo grado e in appello l’amministratore dell’azienda viene condannato per lesioni.
La difesa con la quale l’amministratore si oppone alla sentenza è abbastanza articolata e si poggia su due motivi principali.
Il primo: il lavoratore, “edotto delle sue mansioni e consapevole di non dover toccare la macchina” (testuali parole), l’avrebbe toccata nonostante il divieto.
Il secondo: il DVR dell’azienda è in costante aggiornamento, a “dimostrazione dell’attenzione posta dall’azienda alla sicurezza sul lavoro” (sempre testuali parole)
Ma in realtà, tutta la linea difensiva si può riassumere in: “il comportamento del lavoratore era imprevisto”.
Come finira?
Fermi un attimo, prima di spoilerare la conclusione, soffermiamoci un secondo sul significato di “imprevisto”.
Il termine “imprevisto” ha due accezioni. Una positiva, una negativa.
La prima accezione, quella positiva, si riferisce a qualcosa di inatteso, o imprevedibile. Il suo sinonimo più corretto sarebbe “improvviso”.
La seconda riguarda quelle occorrenze che, con la dovuta diligenza, potevano essere previste.
Beh, quest’ultima accezione, non ci piace tanto. Vero?
Ma ahimè, è quella che viene applicata dai giudici.
Nel caso descritto, infatti, i giudici imputano al datore di lavoro le seguenti colpe:
- Carenza di procedure per l’uso congiunto della macchina da parte di più persone
- Omessa valutazione del rischio determinato da quest’uso “interferenziale”
- Mancata formazione del lavoratore infortunato in ordine all’uso della macchina
Che in altri termini significa, ci dovevi pensare.
Ci dovevi pensare perché la situazione che si è verificata non era estranea alle mansioni dei lavoratori. Quindi…non puoi invocare la condotta abnorme.
E’ proprio vero.
Nella vita nulla avviene né come si teme né come si spera.
Ma hai un modo per ridurre questa eventualità.
Sei un consulente? Un RSPP?
Stai in produzione. Osserva. Osserva e osserva ancora.
E a fine ciclo, ricomincia da capo.