FormazioneLavoratori autonomi e formazione. Non raccontiamoci bugie

Lavoratori autonomi e formazione. Non raccontiamoci bugie

Osserva questa foto.

È stata scattata da un ispettore ASL. Con tanto di accesso immediato in cantiere, sequestro temporaneo e sanzione del 03/12/2019. Due giorni fa.

Quello che vedi, seppur con un effetto pixel, è un lavoratore autonomo. Che dà una superficiale lettura dell’art. 21 del D.Lgs 81/2008, sembrerebbe non soggetto a particolari obblighi in materia di sicurezza.

Ma è realmente così? Cosa dice la Legge?

E soprattutto, quali responsabilità ha un committente in caso di affidamento di lavori ai lavoratori autonomi?

Facciamo qualche riflessione a partire…da questo caso pratico.

Allora. Partiamo dalla Legge.

L’art. 21 D.Lgs 81/2008 si divide in due parti sostanziali. Gli obblighi e le facoltà.

In termini spiccioli lavoratore autonomo è obbligato a:

  • Utilizzare attrezzature a norma
  • Usare i DPI necessari (ed usarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III)
  • Munirsi della tessera di riconoscimento

Ha facoltà, quindi non obbligo, di:

  • Beneficiare della sorveglianza sanitaria
  • Partecipare ai corsi sulla sicurezza

Apparentemente, l’autonomo sembrerebbe escluso dai principali obblighi di fatto del c.d. Testo Unico.

Ma andiamo più a fondo.

Parliamo di Formazione e Addestramento.

Da questa foto mi sembra evidente che ce ne sia bisogno. Ma è anche obbligatoria?

Allora facciamo insieme due considerazioni, anzi tre.

 

Considerazione numero 1.

L’accordo Stato Regioni 22/02/2012 (quello sulla formazione delle attrezzature), allegato A, primo periodo, dice espressamente che la l’accordo si applica anche ai soggetti di cui all’art. 21 comma 1, quindi i lavoratori autonomi.

 

Considerazione numero 2.

Abbiamo detto che tra gli obblighi dei lavoratori autonomi vi è l’impiego di DPI conformemente alle disposizioni del titolo III. E tale titolo, all’art. 77 comma 5 indica che è indispensabile l’addestramento per i DPI di III categoria (tra cui i dispositivi anticaduta) e i DPI dell’udito.

E mi sembra giusto.

 

Considerazione numero 3.

Immagina di essere un committente, o in applicazione dell’art. 26 per lavori servizi e forniture in genere, o del titolo IV per lavori edili e di ingegneria civile.

Quali obblighi avresti in caso di affidamento di lavori ad autonomi?

Semplice. Tra le altre cose, ancora prima di affidare i lavori, dovresti fare una verifica tecnico professionale.

 

È vero. Le modalità di verifica per i lavori non edili non sono state definite. Ma per i lavori edili sì.

E poi – fermi restando gli obblighi che abbiamo stabilito – non pensi che la ratio della normativa sia verificare in concreto che un lavoratore, sia esso dipendente o autonomo, risulti formato e addestrato per ciò che dovrà fare?

 

Per cui, riguardo alla formazione degli autonomi…non diciamoci bugie.

Oppure diciamocele, e finiremo…così.

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