Lavoratori autonomi e formazione. Non raccontiamoci bugie
Osserva questa foto.
È stata scattata da un ispettore ASL. Con tanto di accesso immediato in cantiere, sequestro temporaneo e sanzione del 03/12/2019. Due giorni fa.
Quello che vedi, seppur con un effetto pixel, è un lavoratore autonomo. Che dà una superficiale lettura dell’art. 21 del D.Lgs 81/2008, sembrerebbe non soggetto a particolari obblighi in materia di sicurezza.
Ma è realmente così? Cosa dice la Legge?
E soprattutto, quali responsabilità ha un committente in caso di affidamento di lavori ai lavoratori autonomi?
Facciamo qualche riflessione a partire…da questo caso pratico.
Allora. Partiamo dalla Legge.
L’art. 21 D.Lgs 81/2008 si divide in due parti sostanziali. Gli obblighi e le facoltà.
In termini spiccioli lavoratore autonomo è obbligato a:
- Utilizzare attrezzature a norma
- Usare i DPI necessari (ed usarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III)
- Munirsi della tessera di riconoscimento
Ha facoltà, quindi non obbligo, di:
- Beneficiare della sorveglianza sanitaria
- Partecipare ai corsi sulla sicurezza
Apparentemente, l’autonomo sembrerebbe escluso dai principali obblighi di fatto del c.d. Testo Unico.
Ma andiamo più a fondo.
Parliamo di Formazione e Addestramento.
Da questa foto mi sembra evidente che ce ne sia bisogno. Ma è anche obbligatoria?
Allora facciamo insieme due considerazioni, anzi tre.
Considerazione numero 1.
L’accordo Stato Regioni 22/02/2012 (quello sulla formazione delle attrezzature), allegato A, primo periodo, dice espressamente che la l’accordo si applica anche ai soggetti di cui all’art. 21 comma 1, quindi i lavoratori autonomi.
Considerazione numero 2.
Abbiamo detto che tra gli obblighi dei lavoratori autonomi vi è l’impiego di DPI conformemente alle disposizioni del titolo III. E tale titolo, all’art. 77 comma 5 indica che è indispensabile l’addestramento per i DPI di III categoria (tra cui i dispositivi anticaduta) e i DPI dell’udito.
E mi sembra giusto.
Considerazione numero 3.
Immagina di essere un committente, o in applicazione dell’art. 26 per lavori servizi e forniture in genere, o del titolo IV per lavori edili e di ingegneria civile.
Quali obblighi avresti in caso di affidamento di lavori ad autonomi?
Semplice. Tra le altre cose, ancora prima di affidare i lavori, dovresti fare una verifica tecnico professionale.
È vero. Le modalità di verifica per i lavori non edili non sono state definite. Ma per i lavori edili sì.
E poi – fermi restando gli obblighi che abbiamo stabilito – non pensi che la ratio della normativa sia verificare in concreto che un lavoratore, sia esso dipendente o autonomo, risulti formato e addestrato per ciò che dovrà fare?
Per cui, riguardo alla formazione degli autonomi…non diciamoci bugie.
Oppure diciamocele, e finiremo…così.