Formazione in tempo di Coronavirus: che fare?
Videoconferenza
No e-learning
Aula
Ecc.
Facciamo chiarezza.
Già con il protocollo del 14/03/2020 e poi con il Decreto Legge 25/03/2020 erano state sospese, di fatto, le attività di formazione.

O meglio, il decreto richiamato ci diceva – sostanzialmente e più precisamente – che le attività d’aula venivano sospese, ma che era comunque ammessa la modalità di svolgimento a distanza.
Fermi tutti.
E’ necessario porci qualche domanda.
- Le cose (ad oggi 02 giugno 2020) stanno ancora così? È possibile, oggi, fare formazione in aula?
- Se sì, che condizioni devono essere garantite?
- Ed infine, cosa si intende per formazione a distanza? E’ paragonabile all’aula, o all’e-learning?
- Che tipo di corsi posso fare “a distanza”? E con quali requisiti tecnologici?
Bene, ne potremmo parlare per le prossime 4 ore. Cerchiamo di farlo…in 4 minuti (o meno).
È possibile, oggi, fare formazione in aula?
Diciamo che c’è una grossa novità. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il 25/05/2020 ha approvato le “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi”. Alcune Regioni (come l’Abruzzo) hanno già adottato propri provvedimenti, recependo in toto (o quasi) tali linee di indirizzo. Di fatto, riaprendo le attività formative.
Quindi viene da sé la seconda domanda. Quali condizioni di sicurezza devono essere garantite?
In estrema sintesi:
- Informazione all’ingresso
- Fortemente consigliata rilevazione della temperatura corporea
- Sistemi igienizzanti all’ingresso e in prossimità dei servizi igienici
- Tenuta dei registri dei soggetti partecipanti (ovviamente) per almeno 14 giorni
- Organizzare i corsi in modo da rendere omogenei i gruppi dei partecipanti (ad esempio utenti della stessa azienda, o dello stesso reparto)
- Se possibile utilizzare spazi esterni
- Almeno 1 metro di separazione tra utenti o interposizione di barriere fisiche
- Mascherina per i partecipanti (sempre) e visiera trasparente per il docente
- Disinfezione degli ambienti e delle attrezzature impiegate, al termine di ogni attività da parte di ciascun gruppo di utenti
- Ricambio d’aria e corretto uso dei sistemi di condizionamento (ad esempio evitare l’uso del ricircolo)
Attenzione però! I provvedimenti delle singole Regioni potrebbero essere leggermente diversi, o integrati, su uno o più punti. Ma il concetto di base è quello esposto.
Ok però. Continua ad essere consigliata la formazione a distanza. Ma è aula o e-learning?
Per intenderci, l’e-learning è quello asincrono, ovvero un corso caricato su una piattaforma alla quale un utente accede quando vuole, e il docente non è necessariamente presente lì in quel momento. Questa formazione era già stata regolamentata in ultimo nell’Accordo Stato Regioni 7/7/2016.
Per formazione a distanza, in questo contesto, si intende la formazione in videoconferenza.
Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un chiarimento. Ad esclusione delle parti pratiche dei corsi, tutta la formazione in videoconferenza è equiparabile all’aula.
E le Regioni cosa dicono al riguardo? Anche quelle più scettiche (leggasi Piemonte e Sicilia), dopo una prima resistenza si sono allineate a questa apertura.
Resta l’ultima domanda: quali corsi si possono erogare in videoconferenza e con quali requisiti tecnologici?
Tutti i corsi, tranne le parti pratiche. Via libera ai corsi per RSPP, per RLS, per lavoratori e via dicendo. No go alle parti pratiche di primo soccorso, antincendio, attrezzature e simili.
Gli strumenti impiegati devono però consentire la verifica delle presenze (una sorta di tracciamento) e la piena interazione discenti/docenti.
E-learning…videoconferenza…ma chi ci si mette davanti al computer?
Pienamente d’accordo, l’aula è sempre l’aula.
Soprattutto se si tratta di prevenzione, cerchiamo di non essere proprio noi formatori a porci dei limiti che forse i nostri discenti neanche si pongono.