Come riconoscere un attestato a norma?
Come riconoscere un attestato a norma?
Attenzione! Prima di rispondere è necessaria una doverosa precisazione.
Avere un attestato a norma, se così si può definire, non significa aver ricevuto una formazione efficace o – perdonatemi se sfato un tabù – non significa neanche averla fatta veramente, la formazione.
Si dovrebbe partire quindi dal presupposto, per nulla scontato, che la formazione ci sia stata veramente e che sia stata tenuta da un docente qualificato.
Detto ciò, mia nonna mi diceva che il buongiorno si vede dal mattino per cui un attestato che presenta tutti i crismi definiti dalla Legge o dagli Accordi Stato Regioni è sicuramente un buon inizio anche perché esistono delle macro non conformità facilmente individuabili sull’attestato che potrebbero di per sé invalidare giuridicamente un corso.
Non possiamo in questa sede parlare di tutti i diversi tipi di attestati, ma – sulla base dei principali errori che, almeno a me, è capitato di vedere in giro – possiamo stabilire alcune regole generali.
Due regole + 1 dove:
– le prime due regole sono per tutti, in particolare per i datori di lavoro
– l’ultima regola è più che altro una raccomandazione per i miei colleghi, formatori per la sicurezza.
Vediamo le prime due regole.
Regola numero 1: Il soggetto formatore.
Il soggetto formatore non è il docente.
Il soggetto formatore è l’entità giuridicamente riconosciuta che ha titolo di progettare, organizzare, monitorare un corso, incaricare i docenti, e rilasciare gli attestati.
Sono soggetti formatori, tra gli altri, le società accreditate in regione per la formazione, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli ordini professionali.
Per molti corsi, le norme stabiliscono espressamente che il docente non basta. Questo vale, ad esempio, per i corsi RSPP (anche per datori di lavoro), i corsi per condurre le PLE, i carrelli elevatori e le altre attrezzature di lavoro. Per questi ed altri corsi, è la firma del soggetto formatore e del suo presidente che valida l’attestato. In mancanza del soggetto formatore, il corso…non è giuridicamente valido.
Attenti alle falsificazioni! Molti soggetti formatori riportano sull’attestato un codice univoco che permette di verificare online se l’attestato è “originale” o meno.
Se io fossi un datore di lavoro che ha pagato il corso, e soprattutto vi ha anche partecipato (lui o il suo personale), beh una verifica la farei!
Regola numero 2: L’attestato deve essere conforme al livello di rischio aziendale.
I corsi per addetti antincendio, primo soccorso, per lavoratori e datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP hanno una graduazione di contenuti e durate che variano in base alla classificazione dell’azienda.
Va da sé che l’attestato, per essere valido, deve essere rappresentativo di una formazione svolta per il rischio corrispondente a quello dell’azienda o per quello che la legge ha stabilito.
Ad esempio: se sei l’impiegato di un’azienda metalmeccanica, il livello di rischio proprio della tua mansione è basso. Ma se il tuo lavoro comporta l’accesso ai locali di produzione, anche se solo per attività di non operative, allora il tuo livello di rischio sarà alto.
Ma come faccio a verificare? Mica sono un esperto! Probabilmente ti starai chiedendo questo.
E’ vero. Ma hai un DVR. Puoi verificare nel DVR i tuoi livelli di rischio. Fallo!
E non prendere per scontato che il tuo attestato sia conforme. Ricorda che se il tuo consulente ha sbagliato qualcosa, comunque la sanzione la devi pagare tu.
Ma veniamo alla Regola numero 3. La raccomandazione per i miei colleghi
Sei Associato ad una associazione sindacale o datoriale che ti assiste nella validazione dei tuoi attestati?
Sia chiaro: l’associazione è Costituzionalmente libera. Ma la legittimità degli attestati in materia di sicurezza, rilasciati dalle Associazioni, è regolamentata. L’Accordo Stato Regioni 7/7/2016 stabilisce infatti che le associazioni che operano nel campo della formazione siano rappresentative sul territorio nazionale, o quantomeno operino in modo significativo nel territorio dell’azienda per la quale hanno rilasciato attestati. Ti faccio qualche domanda:
1. In quale territorio è presente con le sue sedi?
2. Ma non basta. L’Associazione che hai scelto, di quali CCNL è firmataria? E’ firmataria di contratti riconducibili al comparto di appartenenza dei tuoi clienti?
3. Sapevi che alcune Regioni, come la Sicilia o il Piemonte, hanno istituito un regime di verifica dei requisiti e accreditamento di queste associazioni, realizzando quindi un elenco di soggetti formatori riconosciuti e legittimati ad operare? L’Associazione che hai scelto è accreditata in queste Regioni? Se no, perché?
Pertanto, la legittimità degli attestati di un’associazione poggia sulla sua concreta attività di rappresentanza nelle sedi e nei tavoli stabiliti dalla legge.
Quindi, caro datore di lavoro o caro collega, ricorda:
1. Il docente non è il soggetto formatore. Per molti corsi il docente non basta
2. Verifica che il livello di rischio riportato sull’attestato sia conforme a quello della tua azienda
3. Verifica la legittimità del soggetto formatore
Altrimenti rischi che il tuo attestato abbia la stessa validità di questo foglio di carta.
La formazione è una cosa seria.
Diamole la dignità che merita.