INFORTUNIO SU MACCHINARIO MANOMESSO. QUANDO IL DATORE DI LAVORO NON E’ RESPONSABILE?
Se viene rimossa la protezione di un macchinario e per questo motivo un lavoratore subisce un infortunio, il datore di lavoro ne sarà comunque responsabile?
Sono aperte le consultazioni, tema peraltro di grande attualità…
Chi non si occupa di sicurezza e ragiona solo per logica, a questa domanda risponderà tendenzialmente con un NO. Per quale motivo il datore dovrebbe essere responsabile di una manomissione da parte di un lavoratore?
Chi invece si occupa di sicurezza, ha a che fare con gli organi di vigilanza e mastica le sentenze, tendenzialmente risponderà con un SI’. Perché? Perché tale condotta del lavoratore è prevedibile. Pertanto il datore di lavoro deve contrastarla vigilando.
Alla luce di una sentenza relativamente recente (Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 20833 del 15/05/2019) noi addetti ai lavori possiamo tirare un sospiro di sollievo e rispondere definitivamente con un bel DIPENDE!
Questa sentenza è veramente importante.
Ma dipende da cosa?
Ti racconto brevemente il fatto.
Un dipendente stava lavorando ad una macchina, chiamata spezzonatrice, che attraverso una lama taglia dei tubi di plastica in piccole porzioni. Alla base della lama di questo macchinario era posizionato uno scivolo che faceva confluire i tubi all’interno di una scatola di raccolta.
L’accesso alla lama di questo macchinario doveva essere impedito da una protezione fissa. Protezione che, frequentemente veniva rimossa da alcuni lavoratori per rendere – guarda caso – più semplice la raccolta dei tubicini tagliati.
Cosa succede? Puoi immaginarlo. Il dipendente, in assenza di protezione, avvicina troppo la sua mano alla lama, e ZAC! Amputazione della falange distale del terzo dito della mano destra. Che per la verità sarebbe il dito medio…
In primo e secondo grado è stato condannato il datore di lavoro.
Il datore di lavoro si oppone. E segnala ai supremi giudici le sue motivazioni.
In particolare afferma quanto segue:
- La rimozione della protezione era una attività complessa e assolutamente intenzionale, in quanto doveva essere rimossa con attrezzi specifici
- Il lavoratore era stato formato circa il divieto di rimuovere le protezioni, formazione che era stata provata agli atti
- Esistevano dei preposti che, quando venivano a conoscenza del fatto che alcuni lavoratori operavano in assenza di protezioni, intervenivano immediatamente. Ma, evidentemente, spesso accadeva che la rimozione delle protezioni avvenisse di nascosto.
Cosa risponderà la Cassazione?
Rullo di tamburi…
La Cassazione accoglie il ricorso del datore di lavoro.
Le motivazioni sono davvero, davvero, molto importanti.
Sostanzialmente, i giudici supremi affermano che un datore di lavoro non può essere automaticamente responsabile di un infortunio se:
- L’evento non deriva da una sua volontà
- Non era a conoscenza della situazione
- Ma soprattutto aveva fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare che l’infortunio accadesse.
E cosa aveva fatto il datore di lavoro che ha reso possibile la sua assoluzione?
- Aveva assicurato protezioni idonee
- Aveva formato i lavoratori
- Nota bene: aveva garantito un sistema di vigilanza per il tramite dei preposti
Tutto questo vale tanto più nelle aziende di grandi dimensioni, dove – obiettivamente – il datore di lavoro non è tutti i giorni fisicamente presente in produzione.
Altrimenti, i giuristi ci insegnano che questa sarebbe una responsabilità oggettiva. E questo sarebbe assolutamente improponibile.
Per cui, cari datori di lavoro, colleghi RSPP e consulenti, ricordiamoci:
- Protezioni idonee
- Formazione dei lavoratori
- Preposti
Per dormire, tutti, sonni più tranquilli.