Lavori in appalto. Paghi poco? Se qualcuno si fa male. È COLPA TUA
Il sottotitolo che potremmo dare a questa vicenda è: se l’impresa non è a norma, chi paga?
Immaginiamo la situazione.
Un edificio residenziale, in regime di condominio, con un ponteggio montato sulla facciata per il suo rifacimento. Il ponteggio non è a norma. Un lavoratore dell’impresa che stava eseguendo i lavori, durante la discesa dal ponteggio precipita dall’altezza del terzo piano. E muore.
Parte il solito procedimento penale.
Lasciamo perdere le responsabilità del datore di lavoro dell’impresa. Su quelle ormai sappiamo già come andrà a finire.
Focalizziamoci sul committente. Ossia sull’amministratore di condomino.
Ebbene, la corte di Appello* ha condannato per omicidio colposo proprio l’amministratore di condominio, per le seguenti 2 motivazioni:
- Per culpa in eligendo, in quanto l’impresa non era “a norma”.
- Per culpa in vigilando, quindi per avere omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure antinfortunistiche.
L’Amministratore impugna la sentenza e si rivolge alla Corte di Cassazione per l’annullamento.
La motivazione sulla quale si fonda il ricorso è alquanto singolare.
Sostanzialmente, l’Amministratore dice: io non ho mai approvato il preventivo di spesa dell’impresa. Il preventivo ricevuto non è mai stato da me timbrato e firmato per accettazione.
Quindi, viene meno la mia responsabilità perché quell’impresa non doveva essere lì.
Il ricorso è stato ritenuto infondato.
Ecco le motivazioni della Cassazione alla respinta del ricorso:
- Non è necessario che un contratto venga concluso in forma scritta per essere valido. Anche un accordo verbale che si concretizza nel quotidiano ha pari validità.
- I giudici supremi, giustamente, affermano: non venirci a raccontare che non sapevi e che non eri d’accordo con l’esecuzione dei lavori. Non è che un ponteggio cresce di notte come un fungo.
- Peraltro pare che l’Amministratore si fosse attivato per predisporre le ricevute dei versamenti da parte dei condomini dei lavori in questione.
- Ma la colpa che inchioda l’amministratore alla sua responsabilità è questa: i giudici hanno rilevato che il criterio di scelta dell’impresa era unicamente basato sulla proposta economicamente più favorevole.
Paghi poco? Ottieni poco. Rischi tanto. E te ne assumi la responsabilità.
E poi, i proprietari di un appartamento in un condominio, come si comportano in Assemblea?
Qual è il loro criterio di scelta?
Prima di leggere l’importo dell’offerta, almeno, si soffermano ad analizzare il contenuto dell’offerta stessa?
Ricorda: il fatto che tra i tanti preventivi venga scelto il più basso potrebbe essere il motivo principale di una tua condanna penale.
*(Cassazione Penale, Sezione III – Sentenza n. 29068 del luglio 2019)