Case historyLavori in appalto. Paghi poco? Se qualcuno si fa male. È COLPA TUA

Lavori in appalto. Paghi poco? Se qualcuno si fa male. È COLPA TUA

Il sottotitolo che potremmo dare a questa vicenda è: se l’impresa non è a norma, chi paga?

 

Immaginiamo la situazione.

Un edificio residenziale, in regime di condominio, con un ponteggio montato sulla facciata per il suo rifacimento. Il ponteggio non è a norma. Un lavoratore dell’impresa che stava eseguendo i lavori, durante la discesa dal ponteggio precipita dall’altezza del terzo piano. E muore.

 

Parte il solito procedimento penale.

 

Lasciamo perdere le responsabilità del datore di lavoro dell’impresa. Su quelle ormai sappiamo già come andrà a finire.

Focalizziamoci sul committente. Ossia sull’amministratore di condomino.

Ebbene, la corte di Appello* ha condannato per omicidio colposo proprio l’amministratore di condominio, per le seguenti 2 motivazioni:

  1. Per culpa in eligendo, in quanto l’impresa non era “a norma”.
  2. Per culpa in vigilando, quindi per avere omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure antinfortunistiche.

 

L’Amministratore impugna la sentenza e si rivolge alla Corte di Cassazione per l’annullamento.

 

La motivazione sulla quale si fonda il ricorso è alquanto singolare.

Sostanzialmente, l’Amministratore dice: io non ho mai approvato il preventivo di spesa dell’impresa. Il preventivo ricevuto non è mai stato da me timbrato e firmato per accettazione.

Quindi, viene meno la mia responsabilità perché quell’impresa non doveva essere lì.

 

Il ricorso è stato ritenuto infondato.

 

Ecco le motivazioni della Cassazione alla respinta del ricorso:

 

  1. Non è necessario che un contratto venga concluso in forma scritta per essere valido. Anche un accordo verbale che si concretizza nel quotidiano ha pari validità.
  2. I giudici supremi, giustamente, affermano: non venirci a raccontare che non sapevi e che non eri d’accordo con l’esecuzione dei lavori. Non è che un ponteggio cresce di notte come un fungo.
  3. Peraltro pare che l’Amministratore si fosse attivato per predisporre le ricevute dei versamenti da parte dei condomini dei lavori in questione.
  4. Ma la colpa che inchioda l’amministratore alla sua responsabilità è questa: i giudici hanno rilevato che il criterio di scelta dell’impresa era unicamente basato sulla proposta economicamente più favorevole.

 

 

Paghi poco? Ottieni poco. Rischi tanto. E te ne assumi la responsabilità.

 

E poi, i proprietari di un appartamento in un condominio, come si comportano in Assemblea?

Qual è il loro criterio di scelta?

Prima di leggere l’importo dell’offerta, almeno, si soffermano ad analizzare il contenuto dell’offerta stessa?

 

Ricorda: il fatto che tra i tanti preventivi venga scelto il più basso potrebbe essere il motivo principale di una tua condanna penale.

*(Cassazione Penale, Sezione III – Sentenza n. 29068 del  luglio 2019)

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