Sicurezza sul lavoroMovimentazione e stress nella valutazione dei rischi per i lavori nell’edilizia

Movimentazione e stress nella valutazione dei rischi per i lavori nell’edilizia

Le attività tipiche del lavoro nei cantieri edili comportano una serie di rischi dei quali è bene essere a conoscenza, per garantire la sicurezza e l’incolumità degli operatori.

Il focus della discussione riguarda due dei vari fattori di pericolo: la movimentazione e lo stress. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla “Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili – Artt. 17, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08”.
 

La movimentazione manuale dei carichi

Questa pratica ha dei rischi oggettivi, che crescono nel caso essa venga svolta manualmente. Nella procedura di riferimento si legge che è compito del datore di lavoro “adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi”.
 
Oltre a questi obblighi di tipo organizzativo e strumentale, il datore di lavoro deve anche formare e informare gli operatori circa le corrette manovre e procedure da adottare per evitare rischi.
Le situazioni individuate dalla procedura come tipicamente a rischio sono rappresentate da carico troppo pesante, troppo ingombrante o troppo difficile da afferrare; da carico instabile oppure maneggiato con torsione del tronco; e da carico in grado di ferire il lavoratore in caso di urto. A questi rischi si aggiungono poi quelli legati all’ambiente in cui si lavora
E anche le caratteristiche dell’ambiente ove la movimentazione avviene possono influire sull’entità del rischio, aumentandola: è il caso di percorsi con possibilità di inciampo o scivolamento o con dislivelli, e degli spazi angusti.

Lo stress

Anche lo stress correlato al tipo di lavoro svolto rientra tra i fattori di rischio.
La valutazione del livello di pericolosità di questo fattore viene eseguita  in riferimento a gruppi omogenei di lavoratori che risultano esposti a rischi dello stesso tipo, individuati dal datore di lavoro.
C’è una valutazione preliminare e obbligatoria, seguita poi da una valutazione approfondita nel caso siano emersi elementi di rischio, oppure nel caso le misure di correzione già adottate risultino inefficaci.

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