Stone NewsPec. Posta Elettronica Certificata per tutti…

Pec. Posta Elettronica Certificata per tutti…

l’art. 5 del decreto crescita 2.0. si estende anche alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, l’obbligo di attivazione della posta elettronica certificata (PEC), obbligo finora valido unicamente per le imprese costituite in forma societaria secondo quanto prescrive l’art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale saranno tenute a depositare, presso l’ufficio delle imprese competente, il proprio indirizzo Pec entro il 31 dicembre 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.

in coda l’artico 5 in versione integrale:

Art.5
Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
1. L’obbligo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle
imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o  all’albo delle imprese artigiane
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a
depositare, presso l’ufficio del registro delle  imprese competente, il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una
domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del
codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di
posta elettronica certificata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 6, è inserito il seguente articolo:
“Art. 6-bis.
Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di
informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità
telematica, e’ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco
denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese
e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC
costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e
alle imprese in esso presenti.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale
delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al
comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e
i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti  gli strumenti telematici resi
disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Art.5 Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti 1. L’obbligo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o  all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle  imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata. 3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 6, è inserito il seguente articolo: “Art. 6-bis.  Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, e’ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti. 4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento. 5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti  gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

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