Chi è il tuo RLS?
Il tuo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha partecipato al corso di aggiornamento previsto per legge?
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?
L’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro) stabilisce che “in tutte le aziende, o unità produttive, eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (RLS).
Il ruolo dell’RLS è fondamentale per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro. Così come stabilito dall’articolo 50 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, l’RLS ha accesso a tutti i luoghi di lavoro e deve essere consultato preventivamente su interventi, quali, ad esempio, la valutazione del rischio in Azienda.
Inoltre l’RLS contribuisce, in prima persona, alla costituzione dell’organigramma, egli deve essere consultato per la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
L’RLS è quindi una figura la cui presenza è obbligatoria in Azienda. Obbligatoria è la formazione e obbligatorio è l’aggiornamento dell’RLS attraverso un corso riconosciuto (art. 37 comma 10 D.Lgs 81/2008).
Quali sanzioni sono previste per la mancata formazione o aggiornamento? Non ci piace basare le motivazioni dell’applicazione della sicurezza sul lavoro sul timore delle sanzioni, ma è giusto che tu lo sappia: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Riassumendo: è necessario che la Tua azienda abbia un RLS, che deve essere un lavoratore (non può essere il datore di lavoro). Questa persona deve partecipare ad un corso iniziale ed a brevi corsi di aggiornamento annuali. Non farlo porta a sanzioni.
Non hai il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza? Chiedi a noi come fare.
Non sai se il corso a cui ha partecipato il tuo RLS è stato aggiornato nell’ultimo anno? Chiedi a noi, sapremo risponderti.
Rimanendo a Tua disposizione per ogni chiarimento, Ti auguriamo buon lavoro.