L’obbigo per la sicurezza sul lavoro senza sanzione che non conoscevi
SE SEI IL DATORE DI LAVORO DI UNA PICCOLA AZIENDA QUESTO VIDEO E’ PER TE.
L’obbligo senza sanzione! Esiste? Sì. Stiamo parlando del RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. E’ una delle figure delle quali molto probabilmente hai sentito parlare. Nella tua azienda c’è?
Sicuramente ti stai chiedendo: Ma è obbligatorio? Se non ho un RLS, mi possono sanzionare?
C’è ancora confusione in merito: Rappresentante o Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza? E’ una nomina? Chi la deve fare? Il datore di lavoro? Ma, soprattutto: A cosa vado incontro se nella mia azienda non c’è?
Stabiliamo alcuni presupposti:
- non esiste una sanzione a carico del datore di lavoro in caso di assenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un diritto dei lavoratori e non un obbligo del datore di lavoro
- in ogni caso l’art. 47 comma 2 del D.Lgs 81/2008 indica espressamente che “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. Ma in corrispondenza di questo articolo non vi è riferimento alcuno a sanzioni.
“Quindi il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza lo devo nominare o no?”, forse ti stai chiedendo
Ecco, la risposta è nella domanda. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non viene nominato dal datore di lavoro, ma eletto dai lavoratori. Peraltro questa figura fa parte integrante del Servizio di Prevenzione e Protezione e la sua assenza, di fatto, non viene contemplata dal legislatore. Ecco perché esiste la possibilità, per aziende che occupano fino a 15 lavoratori, in alternativa al Rappresentante scelto tra i lavoratori al loro interno, di avere un rappresentante territoriale, ovvero un soggetto individuato nell’ambito dell’Ente Bilaterale o Organismo Paritetico territoriale di riferimento per l’azienda.
Quindi il consiglio è:
- informa i tuoi lavoratori in merito al loro diritto ed alle modalità di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Questa attività potrebbe avvenire in occasione della formazione “base” obbligatoria per tutti i tuoi lavori. Infatti tra gli argomenti di formazione previsti vi è “diritti dei lavoratori”, quindi anche il RLS di cui stiamo parlando. Se non lo fai sei potenzialmente sanzionabile non tanto per l’assenza in sé del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ma perché non hai correttamente formato il tuo personale come previsto dalla legge
- se i tuoi lavoratori non provvedono all’elezione interna, fa loro capire che possono rivolgersi alla Rappresentanza Territoriale
- documenta tutto con appositi verbali.
Dopodiché ti ricordiamo che non esiste nessuna sanzione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non ha obblighi, ma attribuzioni. Quindi possono tutti stare tranquilli.
Sì, esiste un dovere del RLS, che è di natura etica e non civile o penale. Ovvero quello di cercare di capire il suo ruolo e contribuire insieme al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente al miglioramento della sicurezza nella propria azienda, a beneficio proprio e dei propri colleghi.
Avere tra i lavoratori un referente che possa dare pratiche indicazioni è di estrema importanza per chi si occupa di sicurezza.
E mi permetto di dire, limitatamente alla mia esperienza personale, che avere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno ha un valore aggiunto. Quello di conoscere per esperienza diretta probabilmente pluriennale la propria azienda, i propri colleghi, i propri superiori. Insomma: quello che si fa, come lo si fa e con chi lo si fa. Questo non ha prezzo, perché la sicurezza è la somma di queste cose.
Non sminuiamo l’importanza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.