Stone NetworkPreposto sicurezza sul lavoro: tra formalità e ragionevolezza

Preposto sicurezza sul lavoro: tra formalità e ragionevolezza

Introduzione: chi è davvero il preposto sicurezza sul lavoro?

Il ruolo del preposto sicurezza sul lavoro è spesso vissuto come una formalità. Un obbligo da rispettare, un foglio da firmare, una casella da spuntare. Ma se vogliamo davvero parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro in modo serio, coerente e utile, dobbiamo iniziare a considerare il preposto per quello che è: una figura chiave, fondamentale, concreta. Non una firma, ma una responsabilità viva.

Secondo il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), il preposto è colui che, per competenze ed esperienza, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione. In pratica, parliamo di chi guida gli altri, chi ha un potere operativo, chi ha la responsabilità del “come si lavora”.

L’obbligo formale: la nomina scritta

Dal 2021, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.215/2021, la nomina del preposto sicurezza sul lavoro è diventata un obbligo formale, scritto, a carico del datore di lavoro o dei dirigenti. Non si tratta più solo di una valutazione organizzativa: è richiesto un atto ufficiale. Nome, cognome, compiti specifici, firma di accettazione. Tutto nero su bianco.

Ma pensare che basti questo significa fraintendere completamente lo spirito della norma. Il punto non è nominare per salvarsi la coscienza. Il punto è scegliere, formare, affiancare persone che possano davvero essere garanti della sicurezza nei reparti, nei cantieri, nei processi. Una nomina vuota, senza consapevolezza, equivale a una mancata vigilanza.

Formalità o cultura della sicurezza?

La sicurezza non è burocrazia. È prevenzione. È cultura. E la cultura richiede persone che credano nel proprio ruolo, che siano preparate, che sentano il peso della responsabilità quotidiana. Non serve una “nomina” se poi il preposto sicurezza sul lavoro non ha gli strumenti, il tempo, l’autorevolezza per esercitare il suo ruolo.

Molte aziende si limitano alla formalità. Producono l’atto scritto, magari precompilato, e lo archiviano. Ma non coinvolgono il preposto nei momenti decisionali, non lo formano adeguatamente, non gli danno spazio nei processi. In questo modo si crea una figura debole, inefficace, che viene ricordata solo in caso di infortunio.

Quanti preposti servono?

Una domanda ricorrente, soprattutto tra i datori di lavoro, è: “quanti preposti sicurezza sul lavoro dobbiamo nominare?”. La legge non fornisce una risposta numerica. Non esistono soglie fisse o criteri standard. Tuttavia, è chiaro che il numero di preposti deve essere coerente con l’organizzazione aziendale, con i processi, con i turni, con i reparti.

In ogni contesto in cui vi siano lavoratori esposti a rischi, dove vi siano attività coordinate da una figura con funzioni operative, è opportuno e spesso necessario nominare un preposto. In particolare nei cantieri temporanei o mobili, o nelle aziende con più stabilimenti, è impensabile non avere più preposti a seconda delle fasi di lavoro e delle unità produttive.

Il criterio da seguire è la copertura efficace delle aree operative. Se un preposto è presente solo sulla carta, ma non è fisicamente in grado di vigilare sulle attività dei lavoratori, quella nomina non ha alcun valore reale. Serve un’organizzazione che garantisca la presenza attiva di una figura di controllo nei momenti e nei luoghi in cui si lavora.

Appalti, subappalti e comunicazione del preposto sicurezza sul lavoro

Quando entrano in gioco appalti e subappalti, la questione si complica. La normativa prevede l’obbligo per le imprese affidatarie e subappaltatrici di comunicare al committente il nominativo del preposto sicurezza sul lavoro designato. Questo aspetto è cruciale, perché spesso nei cantieri si verificano situazioni di sovrapposizione o di vuoto decisionale.

Il preposto, in questo contesto, diventa il garante del rispetto delle regole di sicurezza non solo all’interno della propria azienda, ma anche nel coordinamento con altre imprese. La sua funzione è di vigilanza diretta, ma anche di collegamento con i responsabili della sicurezza di altri soggetti presenti nello stesso luogo di lavoro.

Gli obblighi concreti del preposto

Il ruolo del preposto sicurezza sul lavoro non è simbolico. L’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 elenca con chiarezza gli obblighi. Vigilare sull’osservanza delle norme, sull’uso corretto dei dispositivi di protezione, sull’attuazione delle misure aziendali. Verificare che solo i lavoratori formati accedano a determinate attività. Intervenire in caso di pericolo grave e immediato. Informare tempestivamente i lavoratori, segnalare le anomalie, interrompere i lavori se necessario.

Tutto questo presuppone presenza, attenzione, preparazione. Non si può essere preposti da remoto. Non si può essere preposti senza sapere cosa sta succedendo nel proprio reparto. La vigilanza è quotidiana. La responsabilità è personale.

Formazione: non solo obbligo, ma leva di efficacia

Il preposto sicurezza sul lavoro deve ricevere una formazione specifica. La legge prevede corsi della durata minima di otto ore, con aggiornamenti periodici. Ma, ancora una volta, il punto non è la durata. È la qualità. La formazione deve essere concreta, aderente alla realtà aziendale. Deve fornire strumenti, casi pratici, esempi. Deve rendere il preposto consapevole di quello che può fare e soprattutto di quello che deve fare.

Un preposto formato solo sulla carta è un rischio. Un preposto formato con competenza è una risorsa. Le aziende che investono nella formazione vera dei loro preposti costruiscono un presidio solido della sicurezza. E riducono drasticamente il rischio di infortuni gravi.

Sanzioni penali e responsabilità diretta

Il preposto sicurezza sul lavoro, come detto, è soggetto a responsabilità penale. L’articolo 56 del D.Lgs. 81/2008 elenca le sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi. In alcuni casi si tratta di arresto fino a due mesi, in altri di ammende che possono superare i mille euro.

Ma ciò che più conta è che, in presenza di un infortunio, la responsabilità del preposto può diventare diretta e personale. Se l’omissione è grave, se è dimostrabile che la mancata vigilanza ha causato o aggravato l’evento, le conseguenze possono essere molto serie. E in questi casi, il preposto non può invocare il fatto di non aver ricevuto supporto dall’azienda. La legge lo considera un garante, e come tale lo giudica.

Quando il preposto è solo sulla carta

Facciamo un esempio pratico. Un’azienda nomina un preposto sicurezza sul lavoro per il reparto di produzione. Lo fa per iscritto, gli fa firmare il modulo, archivia la documentazione. Ma non lo informa pienamente delle sue responsabilità. Non lo forma. Non lo coinvolge. Il preposto continua a lavorare come prima, ignaro di essere un sorvegliato speciale.

Un giorno accade un infortunio. Un lavoratore non usa il casco, subisce un trauma cranico. L’indagine accerta che il preposto era presente, ha visto la violazione, non è intervenuto. In quel momento, la formalità si scontra con la realtà. Il preposto è responsabile. E la sua mancanza di consapevolezza non è una giustificazione.

Quando il preposto fa davvero la differenza

All’opposto, ci sono aziende che fanno del preposto sicurezza sul lavoro un punto di forza. Lo scelgono con cura. Lo formano con metodo. Lo affiancano. Lo coinvolgono nei briefing. Lo ascoltano. Gli danno potere, ma anche sostegno. E i risultati si vedono. Le segnalazioni aumentano. Le situazioni di rischio vengono gestite prima che degenerino. I comportamenti cambiano. Le persone si sentono protette.

In queste aziende, il preposto non è un bersaglio. È un riferimento. Un alleato. Un protagonista della cultura della sicurezza. E questa è la differenza che conta.

Conclusione: costruire una presenza reale, non una figura formale

Non chiediamoci solo “chi è il preposto sicurezza sul lavoro”. Chiediamoci “che tipo di preposto vogliamo avere”. Uno che serve solo a produrre un documento, o uno che protegge davvero le persone? Uno che viene lasciato solo, o uno che riceve supporto, formazione, strumenti?

La sicurezza non si costruisce con le firme. Si costruisce con la consapevolezza. E la consapevolezza richiede tempo, investimento, impegno. Ma è l’unico modo per evitare che la formalità diventi una trappola.

Un preposto efficace non è solo un obbligo. È un vantaggio. Perché è l’unico che, sul campo, può vedere, prevenire, intervenire. È la nostra prima linea. E merita di essere trattato come tale.

Non limitiamoci a nominarlo. Sosteniamolo. Prepariamolo. Facciamone un pilastro della nostra cultura della sicurezza. E allora sì, potremo dire che quella nomina ha un senso. Non solo per la legge. Ma per le persone.

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