Formazione dei lavoratori sulla sicurezza. Hai VERAMENTE 60 giorni di tempo?
“Operaio morto in un cementificio, era al suo primo giorno di lavoro.”
È accaduto alcune settimane fa a Pordenone.
Le indagini sono ancora in corso, per cui non è possibile stabilire la causa esatta dell’infortunio.
Ma, come avete sicuramente notato, non è la prima volta che qualcuno abbia un infortunio al suo primo giorno di lavoro.
Questo quindi ci impone una riflessione.
Indubbiamente, una delle cause di tali circostanze può essere la carenza di consapevolezza del rischio o, ancor peggio, la mancanza totale di formazione.
Le aziende più organizzate non consentono ai nuovi addetti di accedere al proprio posto di lavoro senza che prima abbiano partecipato alla formazione necessaria.
Molto più frequentemente invece, accade che la formazione venga organizzata – nella migliore delle ipotesi – successivamente all’assunzione.
Si può fare?
O no?
Cosa dice la legge al riguardo? E cosa ci dice il buon senso?
Vediamo cosa dice la legge.
L’art. 37 (“Formazione dei lavoratori” appunto), al comma 4 dice espressamente che la formazione deve avvenire “in occasione della costituzione del rapporto del lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
E fin qui sembrerebbe tutto abbastanza chiaro.
Se non che, l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, che integra ulteriori disposizioni applicative, nel paragrafo 10 (“Disposizioni transitorie”) recita che “il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
60 giorni.
Questo termine sembra che sia stato adottato in senso stretto e che ormai sia una sorta di proroga universale all’obbligo di formazione.
Alcuni utilizzano questo periodo come escamotage per non formare i lavoratori che vengono assunti per brevi periodi.
Se fate una ricerca su Google (che sembra avere acquisito ogni titolo di studio honoris causa) e scrivete “formazione sicurezza lavoratori 60 giorni”, vedrete che questo termine è largamente accettato in senso stretto ed è citato da associazioni di categoria, enti di formazione, anche da chi vende corsi.
Assumendo tale logica come sempre valida, se il lavoratore che è morto nel cementificio non era stato formato, il suo datore di lavoro non avrebbe nessuna responsabilità.
Pertanto, personalmente, credo che ci sia un terribile equivoco.
Cerchiamo di non perdiamo di vista la sostanza della legge, focalizzando la nostra attenzione su inutili cavilli.
Che tu sia un datore di lavoro o un consulente per la sicurezza, ricorda che:
- Sempre l’Accordo Stato Regioni, prima ancora di citare il termine dei 60 giorni, dice che “il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione […] Ove ciò non risulti possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni.” Attenzione: completato, non iniziato
- L’art. 18 del D.Lgs 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), al comma 1 lettera c) sottolinea che il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo, nell’affidare i compiti ai lavoratori, di tenere conto delle capacità degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.
Per cui, questi fantomatici 60 giorni non fanno venire meno la posizione di garanzia del datore di lavoro.
Non puoi esporre ad un rischio un lavoratore che non è formato su quel rischio.
Neanche per un minuto. Figuriamoci per 60 giorni.