Formazione preposti secondo l’Accordo Stato Regioni 2025
Negli ultimi anni, il tema della sicurezza sul lavoro ha assunto un rilievo sempre più strategico, soprattutto per chi, come i tecnici della prevenzione, si occupa di tradurre le norme in azioni concrete e misurabili. Con l’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio dello stesso anno, si è finalmente chiuso un lungo periodo di incertezza normativa sulla formazione dei preposti.
La l’Accordo Stato Regioni 2025 non si limita a ridefinire durate e modalità dei corsi: introduce un nuovo approccio alla prevenzione, basato su una vigilanza più consapevole e su una formazione continua, più ravvicinata e più aderente alla realtà operativa.
Per i tecnici della prevenzione, questo significa acquisire un ruolo ancora più centrale nel garantire che le aziende siano davvero conformi e che la formazione diventi uno strumento di valore, non un semplice adempimento burocratico.
Dal D.Lgs. 81/2008 al nuovo Accordo: come si è evoluta la formazione del preposto
Per comprendere a fondo il cambiamento introdotto nel 2025, bisogna tornare all’origine normativa: l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza. È qui che viene stabilito l’obbligo di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, in relazione ai compiti e alle responsabilità di ciascuno.
Il comma 7-ter, introdotto nel 2021 con la Legge 215, ha segnato una svolta: ha previsto che le attività formative dei preposti siano svolte interamente in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale. È stata una modifica breve nel testo, ma profonda nei suoi effetti.
Per diversi anni, tuttavia, si è creata una situazione di confusione: la legge stabiliva la cadenza biennale, ma l’Accordo Stato Regioni ancora in vigore era quello del 2011, che parlava di aggiornamenti ogni cinque anni. Molti enti formativi, e anche diversi consulenti, hanno continuato a seguire la logica del quinquennio, in attesa di un nuovo Accordo che rendesse effettiva la modifica.
Questo allineamento è arrivato con l’Accordo Stato Regioni 2025, che ha finalmente armonizzato le due normative, chiarendo ogni dubbio e stabilendo regole precise su durata, modalità, contenuti e tracciabilità della formazione dei preposti.
Cosa prevede il nuovo Accordo Stato Regioni 2025
Il nuovo testo definisce in modo puntuale i requisiti della formazione preposti, partendo dalla durata dei corsi e arrivando alle modalità di erogazione. La formazione di base deve ora avere una durata minima di 12 ore, articolate in una parte generale di 8 ore e una parte di approfondimento gestionale di 4 ore.
L’aggiornamento biennale diventa un obbligo non negoziabile: ogni preposto deve seguire un corso di almeno 6 ore ogni due anni, con contenuti che approfondiscano le competenze di vigilanza, comunicazione e gestione dei comportamenti.
La modalità di erogazione è uno degli aspetti più rilevanti. Il legislatore ha stabilito che la formazione deve avvenire in presenza o, in alternativa, in videoconferenza sincrona, ossia con la partecipazione diretta e simultanea di docente e discenti. È quindi esclusa la possibilità di svolgere i corsi in e-learning asincrono, una prassi che negli anni scorsi era diventata molto diffusa ma che, nel caso dei preposti, non è più riconosciuta come valida.
La riforma introduce anche l’obbligo di tracciabilità. Ogni corso deve essere documentato con registri presenze, prove di apprendimento e attestati conformi. Questo non è solo un formalismo: rappresenta una garanzia di trasparenza e di serietà per chi si occupa di sicurezza, e uno strumento di tutela in caso di controlli da parte di INL, ASL o VVF.
Il ruolo del preposto: una figura chiave della prevenzione
Nel contesto della sicurezza aziendale, il preposto è il primo presidio operativo. È la persona che, per competenze e posizione gerarchica, sovrintende all’attività dei lavoratori e si assicura che le direttive di sicurezza vengano rispettate.
In concreto, è colui che osserva, controlla e interviene. Ma è anche chi traduce le politiche di sicurezza in comportamenti quotidiani, chi dà l’esempio e chi si assume la responsabilità di segnalare anomalie o rischi.
La formazione preposti secondo l’Accordo Stato Regioni del 2025 valorizza proprio questa dimensione. Il preposto non deve più limitarsi a “sorvegliare”, ma deve saper comunicare, gestire i conflitti, motivare e guidare. In altre parole, deve sviluppare capacità di leadership e intelligenza relazionale.
Non si tratta più di un corso che spiega solo la normativa, ma di un percorso che forma un leader della sicurezza, consapevole del proprio ruolo e della propria influenza nel gruppo di lavoro.
Perché la formazione biennale è una rivoluzione culturale
Uno degli aspetti più innovativi del nuovo Accordo è proprio la cadenza biennale dell’aggiornamento.
In un contesto produttivo in costante evoluzione, in cui cambiano tecnologie, rischi e procedure, un aggiornamento ogni cinque anni sarebbe ormai anacronistico. Il biennio rappresenta un equilibrio tra necessità organizzativa e efficacia formativa: è un intervallo sufficiente per consolidare le competenze acquisite, ma anche breve abbastanza da mantenere viva l’attenzione sulla sicurezza.
La formazione biennale non deve essere vista come un aggravio burocratico, ma come un investimento strategico.
Ogni due anni, il preposto ha l’occasione di confrontarsi con nuove normative, di aggiornarsi sulle tecniche di comunicazione, di condividere esperienze e criticità. È un momento di crescita professionale che, se ben gestito, migliora la qualità della prevenzione in azienda e rafforza il senso di responsabilità collettiva.
Le implicazioni per i tecnici della prevenzione
Per i tecnici della prevenzione, la riforma rappresenta una sfida ma anche un’opportunità.
Non si tratta più solo di controllare le scadenze dei corsi, ma di assumere un ruolo consulenziale, di supporto e di pianificazione. Il tecnico deve saper costruire un sistema formativo aziendale coerente, integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi e con la realtà operativa dell’impresa.
Questo comporta una revisione dei registri formativi, l’aggiornamento dei piani di formazione e la verifica della conformità dei fornitori.
Molti enti formativi, infatti, non si sono ancora adeguati alle nuove regole: spetta al tecnico assicurarsi che i corsi siano documentati in modo corretto, che la modalità di erogazione sia conforme e che i contenuti rispondano ai requisiti del nuovo Accordo.
In questa prospettiva, il tecnico diventa un facilitatore: non si limita a “verificare”, ma accompagna l’azienda nel percorso di adeguamento, aiutandola a evitare errori che possono tradursi in sanzioni o contestazioni durante le ispezioni.
Gestire la transizione normativa
Uno dei dubbi più frequenti riguarda la validità dei corsi pregressi.
Il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno chiarito che i corsi svolti secondo il vecchio Accordo del 2011 restano validi fino alla naturale scadenza del biennio successivo al completamento.
Ciò significa che, ad esempio, un corso di aggiornamento svolto nel 2023 resta valido fino al 2025, ma dopo tale data dovrà essere ripetuto secondo le nuove regole.
Molte aziende stanno affrontando proprio ora questa fase di transizione. È importante programmare con anticipo i nuovi corsi, tenendo conto che non sarà più possibile riconoscere percorsi in e-learning o aggiornamenti cumulativi svolti insieme ad altre figure, come dirigenti o lavoratori. Il preposto ha ora un percorso formativo autonomo, tarato sulle proprie responsabilità e funzioni.
Gli errori più comuni in questa fase sono la mancata pianificazione degli aggiornamenti, la conservazione di attestati non conformi o la scelta di corsi erogati da enti non accreditati. Evitarli significa proteggere non solo l’azienda, ma anche la reputazione del tecnico della sicurezza che la supporta.
Come costruire un piano formativo conforme
Un piano formativo efficace parte da una mappatura chiara delle figure di preposto presenti in azienda.
Molto spesso, infatti, il ruolo non è formalizzato e ci si affida alla consuetudine: chi coordina un gruppo di lavoratori o supervisiona un reparto può essere considerato preposto anche senza una nomina ufficiale. Identificarli correttamente è il primo passo per garantire la conformità.
Successivamente, è necessario verificare la formazione pregressa e calcolare le nuove scadenze biennali.
L’ideale è costruire una tabella di monitoraggio che riporti le date dei corsi, la loro durata, la modalità di erogazione e la scadenza dell’aggiornamento. Questo consente di pianificare in modo ordinato i rinnovi e di evitare accumuli o dimenticanze.
Infine, occorre archiviare con cura tutta la documentazione: registri presenze, prove di apprendimento, attestati e verbali di chiusura corso. La tracciabilità è oggi un elemento imprescindibile per dimostrare la validità della formazione in caso di controlli.
Dalla compliance alla cultura della sicurezza
Dietro la formazione preposti secondo l’Accordo Stato Regioni c’è un messaggio più profondo: la sicurezza non nasce dai documenti, ma dai comportamenti.
Il preposto, se adeguatamente formato, è la figura che può trasformare le regole in prassi quotidiana, che può intercettare i rischi prima che diventino incidenti. È il ponte tra la direzione e i lavoratori, tra la teoria e la realtà.
Un preposto formato con consapevolezza diventa un punto di riferimento, un esempio positivo. Sa quando intervenire, come comunicare, come gestire un comportamento scorretto senza creare tensione.
Questo approccio relazionale è al centro del nuovo modello formativo: la sicurezza non è solo conoscenza delle norme, ma capacità di guidare le persone verso comportamenti sicuri e responsabili.
Domande frequenti sulla formazione preposti secondo l’ Accordo Stato Regioni
Ogni quanto deve essere aggiornato il corso per preposti?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni due anni, con una durata minima di sei ore.
È possibile svolgere la formazione online?
Solo in videoconferenza sincrona. I corsi in e-learning registrato non sono più riconosciuti come validi.
I corsi fatti nel 2023 o 2024 restano validi?
Sì, ma solo fino al termine del biennio di validità. Dopo sarà necessario l’aggiornamento secondo il nuovo Accordo.
Serve rifare il corso base?
No, chi ha già completato la formazione di base deve solo rispettare la nuova periodicità biennale.
Chi controlla la validità della formazione?
Gli organi di vigilanza come INL, ASL e Vigili del Fuoco, che possono verificare registri e attestati.
Cosa succede se il preposto non si aggiorna nei tempi previsti?
In caso di mancato aggiornamento, la formazione è considerata non valida e il datore di lavoro può essere sanzionato.
Conclusione: una norma che diventa opportunità
La formazione preposti secondo l’Accordo Stato Regioni 2025 segna un’evoluzione importante: trasforma un obbligo in un’occasione di crescita, sia per le aziende sia per i professionisti della sicurezza.
Adottare da subito il modello biennale significa non solo essere conformi alla legge, ma costruire un sistema formativo solido, che valorizza la responsabilità individuale e collettiva.
Per i tecnici della prevenzione, questa riforma è un’opportunità per affermare il proprio ruolo strategico: quello di guida, di interprete e di garante della cultura della sicurezza.
In fondo, la prevenzione efficace non si misura in documenti, ma nel numero di persone che tornano a casa sane e salve ogni giorno.

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