La formazione secondo l’accordo Stato-Regione
L’Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Mistero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, ha disciplinato, lo scorso 21 dicembre 2011, durata, contenuti minimi e modalità della formazione dei lavoratori, dei preposti, nonché dei dirigenti, inclusi gli aggiornamenti, dei datori di lavoro che svolgono o intendono svolgere direttamente il compito di RSPP.
L’Accordo prevede, per quanto concerne la formazione LAVORATORI:
-Formazione generaledi 4 ore rivolta a tutti i lavoratori, che costituisce credito formativo permanente,
-Formazione specifica lavoratori (4/8/12ore), con un monte ore variabile dalle 4 ore per le azienda a rischio basso alle 12 per le aziende a rischio elevato, declinando i rischi in base alla loro presenza effettiva nel settore di appartenenza dell’azienda.
La formazione va effettuata contestualmente all’assunzione ed in ogni caso prima di adibire il lavoratore alle attività,comunque entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Per i preposti l’accordo prevede una formazione particolare ed aggiuntiva delladurata di 8 ore,i cui contenuti sono sempre dettagliati dall’Accordo Infine la formazione DIRIGENTI ha una durata minima di16 ore strutturata in 4 moduli da 4 ore cadauno e sostituisce la formazione dei lavoratori. Sia la formazione specifica per i lavoratori che la formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti e dirigenti sono soggette ad un aggiornamento minimo quinquennale della durata di 6 ore.
L’Accordo fissa inoltre una serie di modalità organizzative e didattiche tra le quali ricordiamo: la nomina del responsabile del progetto; il numero massimo di 35 allievi per aula; l’obbligo di frequenza del 90% delle ore per la validità dei corsi; l’approccio interattivo che deve essere privilegiato nel percorso di apprendimento; docenti esperti (esperienza triennale, RSPP).
Si apre inoltre alla possibilità di utilizzare la modalità e-learning per la formazione generale lavoratori e la formazione dirigenti, sebbene con alcuni importanti prescrizioni che vanno dalla garanzia di interattività fino alla verifica in presenza. In coerenza con l’articolo 37 comma 12 del D.Lgs 81/08 i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali/organismi paritetici ove esistenti nel territorio e settore in cui opera l’azienda.
In mancanza di tali enti o in mancanza di risposta alla richiesta entro 15 giorni, il datore di lavoro può procedere alla pianificazione e realizzazione dei corsi. La formazione pregressa viene riconosciuta se effettuata nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento. In ogni caso, se usufruita da più di 5 anni, scatta l’obbligo di aggiornamento entro il 11 gennaio 2013. Si ricordano le scadenze fissate dall’Accordo per ottemperare alle indicazioni circa gli adempimenti formativi:
– 11 gennaio 2013 scadenza aggiornamento per i lavoratori già formati
– 11 luglio 2013 scadenza nuovi corsi per I dirigenti e preposti