FormazioneLa formazione secondo l’accordo Stato-Regione

La formazione secondo l’accordo Stato-Regione

L’Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il  Mistero della salute, le Regioni e le Province autonome di  Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi  dell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, ha disciplinato, lo  scorso 21 dicembre 2011, durata, contenuti minimi e modalità  della formazione dei lavoratori, dei preposti, nonché dei  dirigenti, inclusi gli aggiornamenti, dei datori di lavoro che  svolgono o intendono svolgere direttamente il compito di  RSPP.

L’Accordo prevede, per quanto concerne la formazione LAVORATORI:

-Formazione generaledi 4 ore rivolta a tutti i lavoratori, che costituisce  credito formativo permanente,
-Formazione specifica lavoratori (4/8/12ore), con un monte ore  variabile dalle 4 ore per le azienda a rischio basso alle 12 per le aziende  a rischio elevato, declinando i rischi in base alla loro presenza effettiva  nel settore di appartenenza dell’azienda.

La formazione va effettuata contestualmente all’assunzione ed in ogni caso prima di adibire il  lavoratore alle attività,comunque entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Per i preposti l’accordo prevede una formazione particolare ed aggiuntiva delladurata di 8 ore,i cui  contenuti sono sempre dettagliati dall’Accordo Infine la formazione DIRIGENTI ha una durata  minima di16 ore strutturata in 4 moduli da 4 ore cadauno e sostituisce la formazione dei lavoratori.  Sia la formazione specifica per i lavoratori che la formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti e  dirigenti sono soggette ad un aggiornamento minimo quinquennale della durata di 6 ore.

L’Accordo fissa inoltre una serie di modalità organizzative e didattiche tra le quali ricordiamo: la nomina del  responsabile del progetto; il numero massimo di 35 allievi per aula; l’obbligo di frequenza del 90%  delle ore per la validità dei corsi; l’approccio interattivo che deve essere privilegiato nel percorso di  apprendimento; docenti esperti (esperienza triennale, RSPP).
Si apre inoltre alla possibilità di utilizzare la modalità e-learning per la formazione generale lavoratori  e la formazione dirigenti, sebbene con alcuni importanti prescrizioni che vanno dalla garanzia di  interattività fino alla verifica in presenza. In coerenza con l’articolo 37 comma 12 del D.Lgs 81/08 i  corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti  bilaterali/organismi paritetici ove esistenti nel territorio e settore in cui opera l’azienda.

In mancanza di tali enti o in mancanza di risposta alla richiesta entro 15 giorni, il datore di lavoro può  procedere alla pianificazione e realizzazione dei corsi. La formazione pregressa viene riconosciuta se effettuata nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi  di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento. In ogni caso, se usufruita da più di 5 anni, scatta l’obbligo di aggiornamento entro il 11 gennaio 2013. Si ricordano le scadenze  fissate dall’Accordo per ottemperare alle indicazioni circa gli adempimenti formativi:

– 11 gennaio 2013 scadenza aggiornamento per i lavoratori già formati

– 11 luglio 2013 scadenza nuovi corsi per I dirigenti e preposti

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