Lavoro in quota. Anche sotto i 2 metri? (La sentenza che distrugge le tue certezze)
Lo sappiamo. E lo abbiamo detto svariate volte.
Il lavoro in quota è la principale causa di infortuni gravi e mortali.
Ma cosa si intende per lavoro in quota?
Probabilmente ti viene in mente un numero. Due, o per la precisione due metri. Ovvero: i miei piedi
Sembrerebbe invece non essere così.
Perché? Ti racconto un storia.
Siamo in un cantiere. Il lavoratore di un’impresa si trova su un ponte su cavalletti alto circa 90 cm rispetto al piano di calpestio, e sta lavorando su una tubazione d’acqua posta al di sopra della sua testa.
Classica situazione: piedi sotto i due metri, mani sopra i due metri.
Ora accade quello che potete immaginare. Il lavoratore cade e riporta più traumi craniofacciali con fratture multiple del massiofacciale e della teca cranica. Come si suol dire, è caduto di muso.
E la cosa si è fatta seria perché il datore di lavoro è stato condannato in primo grado ed in appello per il reato dell’art. 590 del codice penale, quindi lesioni personali colpose gravi.
Anche perché la colpa specifica che gli è stata addebitata è quella dell’art. 122 D.Lgs 81/2008, ovvero l’articolo che disciplina il lavoro in quota.
Chiaramente il datore di lavoro ha fatto ricorso in Cassazione. La sua principale tesi difensiva è stata: “cari giudici, vi siete sbagliati. Il lavoro in quota è quello sopra i due metri. Ed il mio dipendente si trovava, con i piedi, sotto i due metri”.
Il ricorso è stato bocciato.
Perché?
Seguimi bene. Che tu sia d’accordo o meno, è importante che tu comprenda.
Faccio outing. Io non sono d’accordo, ma non posso non tenere conto di quanto sempre più spesso la Cassazione ci indica. E neanche tu.
Allora cerchiamo di comprendere.
In buona sostanza, la Cassazione ritiene, in parole povere, che ci sia una continuità giuridica tra la vecchia legge e la nuova legge.
La “vecchia legge” è il D.Lgs 164/1956.
La “nuova legge” è il D.Lgs 81/2008.
Cosa diceva la vecchia legge.
Prendiamo l’art. 16 D.Lgs 164/1956. Si legge che “nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”
La quota qui definita è relativa all’altezza dei piedi? O altezza delle braccia/mani?
Per come era scritta la Legge, la Cassazione spesso ha ritenuto che si dovesse tenere conto dell’altezza alla quale si stavano svolgendo i lavori: quindi l’altezza delle mani.
Le cose però sono cambiate.
Vediamo la “nuova legge”.
L’art. 122 D.Lgs 81/2008, il testo attualmente vigente, dice: “Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”
Avrai notato che la definizione “nuova” è estremamente simile a quella “vecchia”.
Ma c’è una differenza sostanziale. Nella nuova definizione non troviamo più la frase “nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m. 2”, frase che è stata sostituita con “nei lavori in quota”.
Ebbene, cosa si intende per lavori in quota? Esiste una definizione?
Sì! L’art. 107 D.Lgs 81/2008.
La definizione di lavoro in quota è la seguente: “si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”.
Qua si parla di piano stabile, quindi il riferimento ai piedi sembra chiaro.
Chiaramente non significa che un lavoratore che si trova su un cavalletto ad 1,99 metri non debba essere protetto. Ogni situazione va considerata nel suo contesto con l’obiettivo di evitare gli infortuni.
Ma non possiamo tenere conto di quello che continua ad essere deciso nelle aule di tribunale.
Come si dice… dura lex sed lex.
Ma siamo sicuri che, almeno nelle definizioni, la lex non sia stata un pochino aberrata?