Sicurezza dei bambini in auto. Facciamo chiarezza.
6 bimbi su 10 senza seggiolino. Questo il report dell’Istituto Superiore di Sanità.
“Ma lo tengo mio figlio tra le braccia! Cosa c’è di più sicuro delle amorevoli braccia di una madre?”
Beh, le cose non stanno proprio così.
In caso di impatto a circa 50 Km/h, un bambino del peso di 15 Kg produce una forza d’urto pari a 225 Kg. Impossibile da trattenere con le braccia.
Con i seggiolini si riduce del 90 % il rischio di lesioni gravi o mortali.
Con i seggiolini. Se a norma però.
Ma cosa dice la Legge?
Il codice della strada impone che i bambini di statura inferiore a 1,50 m siano assicurati al sedile.
E il sistema utilizzato deve essere di tipo omologato.
Sorgono quindi alcune domande.
– Come posso verificare se il sistema di ritenuta di mio figlio/figlia è omologato?
– Che dire dei rialzi senza schienale? Sono a norma?
– Posso far viaggiare mio figlio nel senso di marcia?
– E in quali casi devo installare un dispositivo anti abbandono?
Rispondiamo in ordine.
Partiamo dalle norme che regolano l’omologazione dei seggiolini.
Le normative attualmente vigenti sono due:
– La UNECE R44/04
– La UNECE R129
La R44/04 suddivide le tipologie in 5 gruppi, in base al peso del bambino:
– Gruppo 0: per bambini di peso inferiore a 10 kg.
– Gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 kg.
– Gruppo 1: per bambini tra 9 e 18 kg.
– Gruppo 2: per bambini tra 15 e 25 kg.
– Gruppo 3: per bambini tra 22 e 36 kg.
Per cui, man mano che il tuo bimbo cresce, devi verificare se il seggiolino è ancora idoneo al suo peso.
Il Regolamento R129, classifica invece i seggiolini in base all’altezza del bambino.
Questa norma si compone di 3 fasi.
1. La Fase 1, per bambini dalla nascita sino a 105 cm di altezza, detta i-size. Se il seggiolino è omologato in questa fase, può essere installato sul sedile solo con sistema ISOFIX
2. La Fase 2, per bambini di altezza compresa tra 100 e 150 cm.
3. La fase 3, che è ancora in fase di sviluppo.
Questo è il contrassegno di conformità della R44/04. Questo invece è il contrassegno di conformità della R129. Verifica che almeno uno dei due sia presente sul seggiolino di tuo figlio.
Cosa è previsto in merito ai rialzi per i bimbi più grandi, quelli senza schienale? Si possono utilizzare?
Sto per dirti quanto previsto dalle due normative in merito. Ma è necessaria una piccola precisazione.
Rispetto alla R44/04, la norma R129 prevede standard più elevati – tra cui delle prove contro gli impatti laterali. La R129 sostituirà la R44/04, ma questo passaggio – come puoi immaginare – richiede del tempo. Per cui, ad oggi, entrambe le norme sono in vigore. Sta a te decidere quale norma scegliere per i tuoi nuovi acquisti. Se la “vecchia” 44/04 o la “nuova” e probabilmente più cautelativa R129.
Dunque, la domanda era: si possono utilizzare le alzatine senza schienale?
– La normativa R44/04 prevede che i seggiolini per bambini di altezza inferiore a 125 cm siano dotati di schienale.
– La normativa R129 prevede invece che tutti i rialzi siano dotati di schienale.
Queste modifiche riguardano però solo le nuove omologazioni (quindi i nuovi seggiolini).
Pertanto, i bambini di peso superiore ai 22 Kg possono utilizzare i vecchi seggiolini di gruppo 3 senza schienale anche se non hanno raggiunto l’altezza di 125 cm.
Che dire dell’obbligo di traporto del bimbo in senso contrario alla marcia?
Come sai, la testa di un bambino piccolo è proporzionalmente molto più pesante rispetto al resto del corpo ed i muscoli del collo non sono ancora sviluppati. Quando il bambino viaggia nel senso di marcia, la testa non sarebbe supportata ed esisterebbe un grave rischio di lesioni gravi. Ricorda che la forza d’urto in caso di seggiolino installato nel senso di marcia può essere fino a 7 volte maggiore.
Per questo motivo:
– Il Regolamento 44/04 prevede che sia necessario fino ai 9 Kg di peso del bambino
– Il Regolamento R129 fino al compimento dei 15 mesi
In entrambi i casi, ovviamente, con l’airbag disattivato.
L’ultima domanda che ci siamo posti riguarda una grande novità. Il dispositivo anti abbandono. In quali casi è previsto?
Per tutti i bambini di età inferiore ai 4 anni, a partire dal 7 novembre 2019 il dispositivo anti abbandono diviene obbligatorio. Si tratta di un sistema che si attiva automaticamente ed avvisa il conducente che ha “dimenticato” il bambino in auto. Questa norma ha suscitato molto rumore, anche perché i produttori di seggiolini non sono stati in grado di soddisfare, per tempo, la richiesta degli utenti. Pertanto, recentemente le sanzioni sono state prorogate attraverso un emendamento e partiranno dal 6 marzo 2020.
Ma la verità e che di sanzioni non voglio neanche parlarne.
Perché la vita di tuo figlio vale molto di più di un obbligo di legge.