Case historyRischio elettivo. Quando l’INAIL non riconosce l’infortunio

Rischio elettivo. Quando l’INAIL non riconosce l’infortunio

(Corte di Cassazione n. 12487 del 17/06/2015)

In quali casi l’INAIL non riconosce l’indennizzo di un infortunio ad un lavoratore?

Tutti quegli incidenti che derivano:

  1. Da comportamenti abnormi rispetto al fine lavorativo aziendale
  2. Non legati a necessità particolari o a cause di forza maggiore
  3. Dall’esibizionismo (che non è infrequente nelle aziende)
  4. Legati a scelte individuali voluttuarie

Questi elementi definiscono il cosiddetto rischio elettivo, ovvero che è basato su un libero atto di volontà del lavoratore.

Tu capisci che imputare un infortunio al rischio elettivo ha un’importanza fondamentale.

Se sei un lavoratore: non prendi una lira.

Se sei il datore di lavoro di quel lavoratore: non hai nessuna responsabilità.

 

E allora: “Che bello! Che bello!”. Tutti a difendersi in sede di giudizio grazie al rischio elettivo.

Beh, le cose non stanno proprio così.

 

In varie sentenze, nell’ambito di scenari molto simili ai 4 appena descritti, la Corte di Cassazione ha escluso il rischio elettivo nel caso in cui:

  • L’evento si è verificato per necessità o per forza maggiore
  • Pur nella anormalità, il comportamento non ha interrotto il collegamento fra l’azione ed il fine lavorativo.

 

 

Facciamo un esempio. Un lavoratore che guida un mezzo non rispetta un segnale di arresto. E ha un incidente.

L’infortunio derivante è rischio elettivo? O no?

Da una prima superficiale analisi si potrebbe dire: “Certo che sì! È stata una scelta del lavoratore”.

Ma se ci pensi bene, potrebbe anche non essere così.

Se il mancato arresto allo stop è stato determinato dalla stanchezza conseguente il carico di lavoro eccessivo, non è rischio elettivo perché l’azione è collegata al fine lavorativo.

 

Su questa linea è la sentenza della Corte di Cassazione n. 12487/2015, che ribadisce la differenza tra “comportamento necessitato” e “scelta volontaria”, ovvero rischio elettivo.

Il lavoratore in questione ha avuto un incidente con il ciclomotore mentre si recava, per una commissione, in un posto situato a meno di 500 metri alla sede della sua azienda. La Corte di Cassazione ha rilevato l’esistenza del rischio elettivo in quanto non c’era nessun bisogno, per effettuare quella commissione, di impiegare un motorino.

 

Ora, un paio di considerazioni – come sempre – personali.

  1. Datore di lavoro, non ci sperare troppo nel rischio elettivo. Non è facile da dimostrare ed è facilmente confondibile con l’imprudenza e l’imperizia
  2. Lavoratore, molte volte infortuni attribuiti all’imprudenza e all’imperizia, sono in verità frutto delle tue scelte. Ma in definitiva non dimenticare che per imprudenza, per imperizia o per scelta…chi si fa male…sei tu.

 

ELEVATE YOUR BUSINESS WITH

Valiance theme

Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.